Urban Foro – Opere precarie senza titolo

Le strutture che non comportano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non necessitano di alcun titolo edilizio.

Suggerimento n.235/29 del 17 maggio 2016


Il principio generale affermato dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza 27 aprile 2016 n. 1619, è che le opere che non generano veri e propri volumi, tra cui alcune tipologie di pergotende (le cosiddette “tende rigide a casetta”) non devono essere autorizzate con uno specifico provvedimento.

Il caso trattato, su cui si è espresso anche il TAR Lazio, sede di Roma, Sezione I quater, con la sentenza 7 aprile 2015 n. 5098, riguarda due distinte strutture di alluminio anodizzato atte a ospitare le tende retrattili in materiale plastico comandate elettricamente, tamponate sui lati liberi da elementi scorrevoli realizzati in materiale plastico in una pergotenda e in vetro nell’altra.

Il TAR ha considerato la realizzazione delle pergotende assoggettata al preventivo rilascio del permesso di costruire, non considerando tali opere di natura precaria, poiché, per la consistenza e l’ancoraggio al lastrico del terrazzo, sono state ritenute tali da modificare in modo permanente la sagoma dell’edificio.

Il Consiglio di Stato, in base a quanto sostenuto dal TAR, ha stabilito che la non necessità del previo titolo abilitativo non può essere risolta sulla base della caratteristica di “precarietà” delle opere, consistente sulla amovibilità delle strutture e ricavabile dalla definizione delle opere di nuova costruzione stabilita nel Testo Unico dell’Edilizia (all’art. 3 comma 1, lettera e5). Tale norma qualifica tra gli “interventi di nuova costruzione” anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere,che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

La sentenza precisa che la natura di opera precaria è data non dalle caratteristiche costruttive, ma dal carattere dell’utilizzo dell’opera.

L’assoggettabilità al titolo abilitativo, in base al Consiglio di Stato, infatti, non è data dalla natura permanente dell’opera, ma piuttosto dalla consistenza e dalla rilevanza edilizia delle opere, che devono essere tali da poter “trasformare l’organismo edilizio” in base alla connotazione delle opere di “nuova costruzione” o “ristrutturazione edilizia”. La “trasformazione” si attua solo con interventi di incidenza sul territorio pari o superiore agli elementi che costituiscono la struttura preesistente.

Tali caratteristiche non sussistono nella fattispecie della struttura in alluminio anodizzato atta ad ospitare una tenda retrattile, con tamponamenti sui lati in materiale plastico, considerato che si tratta di un’opera che non altera conformazione originaria del fabbricato esistente in muratura e che quindi non è da autorizzare con titolo abilitativo.

La pergotenda diventa, invece, un elemento di trasformazione della costruzione esistente e, pertanto, assoggettato al titolo abilitativo, qualora la struttura sia tamponata sui due lati liberi da lastre di vetro mobili a pacchetto e supporti fissi in vetro, poiché, in tal caso, la natura e la consistenza del materiale rendono l’opera parte integrante della struttura esistente, determinando la creazione di un ampliamento volumetrico.


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Tags: Edilizia