Urban foro - opere di ristrutturazione edilizia
Le recenti decisioni del Consiglio di Stato sugli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di superficie e di volume
Importante | Suggerimento n. 383/55 del 24 agosto 2018
Ristrutturazione edilizia relativa all’edificazione di due piani su edificio preesistente non qualificabile come leggera
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza del 20 luglio 2018, n. 4423, ha affermato che l'edificazione di due piani, al di sopra di un edificio preesistente, oltre a non essere assimilabile ad un intervento “manutentivo” (sia esso ordinario o straordinario, in quanto comporta una modifica della conformazione planovolumetrica della costruzione), non integra neppure la nozione di ristrutturazione leggera soggetta a SCIA, la quale incontra il limite di mantenimento della volumetria preesistente ed è quindi sottoposta al regime del permesso di costruire.
Costruzione di tettoia per posti auto non qualificabile come ristrutturazione edilizia
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza del 9 luglio 2018, n. 4177, ha affermato che una tettoia per posti auto con struttura portante in metallo non costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto la relativa nozione richiede che le opere realizzate abbiano rilevanza edilizia tale da poter “trasformare l'organismo edilizio”.
Tali caratteristiche risultano non sussistenti nelle aste in alluminio motorizzate della tettoia, anche in considerazione del fatto che l'immobile su cui esse sono collocate sia un fabbricato in muratura, sulla cui originaria identità e conformazione l'opera nuova non può certamente incidere, mentre su un piano meramente funzionale va considerato che le aste in alluminio frangisole motorizzate sono un elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici finalizzato a una migliore fruizione del cortile interno, la cui destinazione d'uso resta del tutto immutata.
La struttura non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi interni interessati, della sua facile e completa rimovibilità, dell'assenza di tamponature verticali e della facile rimovibilità della copertura orizzontale, con esclusiva finalità di riparo e protezione. La stessa va pertanto qualificata come arredo esterno non necessitante di preventivo controllo tecnico amministrativo.
Ristrutturazione edilizia relativa alla realizzazione di soppalco
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza del 9 luglio 2018, n. 4166 ha affermato che la realizzazione di un soppalco comporta, generalmente, superficie ulteriore calpestabile ed spazi autonomi e rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, dal momento che determina un aumento della superficie utile dell'unità con conseguente aggravio del carico urbanistico.
A determinate condizioni, la realizzazione di un soppalco potrebbe rientrare nell'ambito degli interventi edilizi minori, per cui non è richiesto il permesso di costruire, qualora l'opera non incrementi la superficie dell'immobile, ipotesi quest'ultima che si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile alle persone.
Opere interne in assenza di modifica della percezione visiva esterna dell'edificio configurabili come restauro e risanamento conservativo
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza del 2 luglio 2018, n. 4008, ha affermato che se gli interventi oggetto del condono edilizio, compatibili con le prescrizioni urbanistiche, sono opere interne che lasciano immutati superficie, volume e sagoma del fabbricato e quindi la sua percezione visiva esterna rispetto al progetto assentito con la concessione originaria, è erronea la loro qualificazione, da parte dell'Amministrazione, quali interventi di ristrutturazione edilizia, trattandosi piuttosto di opere di restauro e di risanamento conservativo, risolvendosi gli stessi, in interventi volti alla conservazione dell'edificio e ad assicurarne la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo preesistente, con la precisazione che sia ammissibile anche il mutamento delle destinazioni d'uso, purché gli interventi siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici generali e i relativi piani attuativi.