Urban Foro – Obbligo di esposizione del cartello di cantiere
Il cartello di cantiere deve essere esposto non solo in fase di avvio dell'attività edilizia, ma anche in caso di sospensione dei lavori.
Suggerimento n.246/34 del 20 maggio 2016
Sull’obbligo di affissione del cartello di cantiere si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza 7 aprile 2016, n. 13963, ritenendo configurabile, in un’ipotesi di mancata esposizione del cartello di cantiere, il reato edilizio riferito all’inosservanza di disposizioni del Regolamento Edilizio, degli strumenti urbanistici e delle prescrizioni fissate dal permesso di costruire e sanzionato con la pena dell’ammenda (in base all’art. 44, comma 1, lettera a) del Testo Unico dell’Edilizia - D.P.R. n. 380/2001).
Nello specifico, la Corte di Cassazione si è pronunciata riguardo a una precedente sentenza del Tribunale di Lucca dell’8 luglio 2014, secondo cui il committente, il direttore e l’esecutore dei lavori, non avendo esposto il cartello di cantiere, sono tenuti alla corresponsione di un’ammenda per aver violato la prescrizione regolamentare (citata, nel caso specifico, nel Regolamento Edilizio di Viareggio) relativa all’affissione della tabella indicante gli estremi dell’atto autorizzativo e dell’intervento edilizio.
In precedenza la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza 4 giugno 2013, n. 29730, aveva dichiarato la natura residuale di tale reato rispetto ad altre violazioni, sostenendo, in base alla sentenza 31 maggio 2011 n. 21780, che le sanzioni penali previste dal Testo Unico dell’Edilizia hanno un’applicabilità ridotta rispetto all’ambito di operatività definito dalla legge n. 47/1985, esteso non solo ad alcune prescrizioni, ma all’intera legislazione edilizia – urbanistica.
Richiamando la precedente sentenza 30 aprile 2014, n. 28123, la Corte di Cassazione, Sezione III penale ha affermato la configurabilità del reato, a seguito della constatazione della mancata esposizione del cartello di cantiere in sede di controllo da parte del personale di vigilanza, in quanto la funzione del cartello di cantiere è proprio quella di informare gli organi di vigilanza dell’esistenza di lavori edili, per poter consentire l'espletamento delle attività di verifica relative all'osservanza della normativa e alla rispondenza del realizzato all’assentito.
Inoltre, la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza 22 maggio 2012, n. 40118, ha già precisato che l'obbligo di apposizione del cartello è anche finalizzato a indicare i soggetti responsabili nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni a terzi.
Per ciò che concerne le responsabilità delle figure che intervengono nel processo edilizio, la Corte di Cassazione ha sottolineato come la disciplina in tema di responsabilità di cui al Testo Unico dell’Edilizia (definita all'art. 29, comma 1) non consente di differenziare la responsabilità del costruttore e del direttore dei lavori rispetto a quella del committente, neanche sotto il profilo temporale dell'adempimento dell'obbligo di esposizione del cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo.
In passato la Corte di Cassazione, Sezione III penale si è occupata, con la sentenza 23 febbraio 2012, n. 7070, delle conseguenze derivanti dalla mancata esposizione del cartello di cantiere, ritenendo applicabili le sanzioni del Testo Unico per l’Edilizia anche in caso di omissione della data di inizio dei lavori o dell'indicazione della ditta esecutrice delle opere (quali dati rientranti tra quelli indicati nel permesso di costruire) e stabilendo, con la sentenza 11 ottobre 2012, n. 40118, che il cartello di cantiere, non solo deve essere esposto, ma deve risultare anche ben visibile.
Sulla base delle suddette considerazioni, la Corte di Cassazione, Sezione III penale è giunta alla conclusione che, in tema di reati edilizi-urbanistici, la violazione dell’obbligo di esporre il cartello di cantiere, indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal Regolamento edilizio o dal titolo medesimo, vale anche in caso di cantiere inattivo.
Da ciò consegue che l'esposizione del cartello di cantiere deve protrarsi in maniera continuativa durante tutta la fase di esecuzione dei lavori compresi i periodi di momentanea sospensione, risultando irrilevante la causa che, nel caso di specie, si riferisce all’inattività del cantiere dovuta al ritardo nei pagamenti da parte del committente.