Urban foro - legittimità di vendita di aree a standard

Un’area destinata a standard urbanistico può essere venduta e può essere resa edificabile.

Suggerimento n. 32/2 del 17 gennaio 2020


Si rende nota la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 17 giugno 2019, n. 4068, in cui si afferma la legittimità della vendita di un’area ceduta al Comune in una lottizzazione edilizia e inizialmente destinata a verde pubblico e a parcheggio.

I giudici hanno esaminato il ricorso presentato dai lottizzanti contro la modifica della destinazione d'uso dell’area a standard, convertita in funzione produttiva, in cui si affermava che le aree acquisite ad uso pubblico non potessero cambiare destinazione d’uso, neanche una volta decaduta la convenzione di lottizzazione, dovendo permanere la possibilità di uso pubblico.

Quanto sostenuto dai lottizzanti non è stato condiviso dal Consiglio di Stato, secondo cui il Comune è libero di attribuire alle aree originariamente destinate a standard nelle convenzioni urbanistiche scadute una diversa destinazione d’uso e di immetterle sul mercato.

Ciò a condizione che il cambio d’uso incida in modo tollerabile sull’intervento edilizio messo in atto dai lottizzanti, senza generare disagi o maggiori costi e sia comunque garantita la quota di standard urbanistici necessari, rendendo così attuabile l’interesse del Comune alla monetizzazione delle aree.

Gli standard urbanistici, infatti, assolvono una funzione di equilibrio dell'assetto territoriale e di salvaguardia della qualità di vita e non possono essere ridotti, privando le zone urbane di verde o parcheggi.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, la vendita di un'area che in precedenza contribuiva a determinare l’entità degli standard urbanistici non altera i corretti rapporti tra spazi edificabili e quelli pubblici, già garantiti dalle aree attualmente destinate a standard.

 

Sul medesimo argomento si cita anche l’orientamento espresso dal T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, che, nella sentenza 27 febbraio 2002, n. 366, ha esaminato la richiesta di permesso di costruire su un'area rimasta di proprietà privata, ma che avrebbe dovuto essere ceduta come standard.

Il Comune, a distanza di tempo, aveva cambiato la destinazione all'area, rendendola edificabile, e pertanto, secondo i giudici, non poteva negare al privato la possibilità di costruire sull'area che non gli era mai stata chiesta.


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Tags: Urbanistica