Urban Foro - Illegittimità della revoca precauzionale dell'agibilità
È illegittimo l’atto con cui il Comune revoca in via precauzionale il certificato di agibilità per salvaguardare la pubblica e privata incolumità
Suggerimento n. 50/2 del 17 gennaio 2019
Il T.A.R. Campania, Sezione VIII, Sede di Napoli, con la sentenza dell’11 dicembre 2018, n. 7110, chiamato a giudicare la legittimità di un decreto di revoca precauzionale per alcuni certificati di agibilità rilasciati su un complesso immobiliare, ha stabilito l’illegittimità della revoca precauzionale dei certificati stessi, non rispondendo ad alcuno degli schemi legali attraverso cui può manifestarsi il potere amministrativo.
Nella fattispecie, l’Amministrazione Comunale di Castel Volturno, agendo per salvaguardare la pubblica incolumità, non solo non ha utilizzato lo strumento offerto dal legislatore per fronteggiare le situazioni di imminente pericolo (l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente), ma ha revocato in via precauzionale due certificati di agibilità, senza stabilire un termine e rendendo così potenzialmente definitivi gli effetti della revoca.
Il T.A.R., nell’accogliere il ricorso, ha evidenziato che il decreto di revoca non soddisfa nessuno schema legale attraverso cui si può manifestare il potere amministrativo, poiché realizza l’illegittima fusione di due diversi atti normativi, quali: da un lato, quello della revoca e dall’altro, quello dei provvedimenti cautelari.
L’atto di revoca precauzionale, pur essendo l’espressione del potere di autotutela, non rispetta i presupposti della legge 241/90 (revoca e annullamento), in quanto: | |
- | è stato adottato in carenza di istruttoria da parte dell’Amministrazione Comunale e sulla base unicamente di una consulenza tecnica disposta in sede penale; |
- | non riporta un termine, con ciò rendendo potenzialmente definitivi di fatto, gli effetti della disposta revoca. |
Secondo quanto riportato nella revoca precauzionale del Comune, dalla perizia della consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è emerso che il certificato di collaudo effettuato ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria, è stato emesso in base alla documentazione che non corrisponde allo stato reale dei luoghi e che tra il calcolo di verifica strutturale, le tavole, il certificato di collaudo e le prove in sito esiste una forte discordanza.
I giudici del T.A.R. hanno rilevato che i certificati di agibilità sono stati revocati in base alla sola conoscenza degli esiti della CTU disposta in sede penale, senza che il Comune si sia attivato per effettuare, a mezzo dei propri tecnici, le necessarie verifiche sulla condizione degli immobili interessati.
L’atto di revoca del Comune viola il principio di tipicità degli atti amministrativi, ai sensi art. 1 della Legge 241/90, in quanto “l’Autorità amministrativa ha il potere di emanare solo atti disciplinati nel contenuto, nei presupposti e nell’oggetto dalla legge” (tra cui il Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 dicembre 2015, n. 5663) e “ad ogni interesse pubblico va correlato uno specifico potere in capo all’Amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito” (vedi anche T.A.R. Puglia, Sezione III, sede di Lecce, con la sentenza 22 gennaio 2018, n. 71).