Urban foro - Illegittima revoca del nulla osta archeologico
La Pubblica Amministrazione che determina un danno all'attività imprenditoriale a causa di provvedimenti illegittimi deve riconoscere all'impresa il mancato guadagno generato dalla sospensione dell'attività impedita.
Suggerimento n. 238/31 del 4 maggio 2018
Con la sentenza del 6 marzo 2018, n. 1457, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha affermato che all’impresa è da riconoscere il mancato guadagno per il periodo di blocco dell’iniziativa imprenditoriale, sospesa da provvedimenti illegittimi della Pubblica Amministrazione. Il ricorso dell'impresa contro l'indennizzo forfetario avallato dal Tar Puglia è stato accolto dai giudici di Palazzo Spada.
All'impresa danneggiata è da riconoscere un risarcimento pari all'utile per l'effettivo periodo di durata dell'illegittimo blocco dell'attività, durato due anni, oltre agli interessi e alla rivalutazione a partire dalla data in cui l'attività imprenditoriale sarebbe stata avviata se non fossero intervenuti tutti i provvedimenti della Pubblica Amministrazione, successivamente riconosciuti illegittimi.
La sentenza ha ad oggetto la valorizzazione turistica di un’area sulla costa del Comune di Fasano (BR), in località Savelletri, per cui è stato richiesto il permesso di realizzare strutture temporanee per la fruizione turistica nella stagione balneare. Essendo l’area inclusa in una zona soggetta a vincolo archeologico, l'impresa ha ottenuto l'autorizzazione archeologica dalla Soprintendenza per i beni archeologici di Taranto e il nulla osta paesaggistico del Comune di Fasano, confermato dalla Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici di Lecce. La società ha avuto il rilascio del Permesso di Costruire dal Comune di Fasano. Una volta avviato il cantiere, sia la Soprintendenza archeologica di Taranto, sia la Soprintendenza paesaggistica di Lecce hanno revocato le autorizzazioni. Le revoche sono state annullate dal Tar che ha accolto gli appelli dell'impresa.
Il riconoscimento economico da parte della Soprintendenza per il sequestro dell'area e per la revoca dell'autorizzazione archeologica è stato respinto dal Tar Puglia con ricorso in appello presentato da parte dell'impresa. Il Tar ha respinto l'appello e la società ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, che ha accolto le ragioni dell'impresa e ha riformato la sentenza del Tar. Il Consiglio di Stato ha valutato la necessità di considerare l'impatto economico effettivo dell'attività amministrativa nei confronti delle iniziative private.
Nel caso di specie, l'impatto dell’illegittima sospensione dell’attività è da quantificare nella sua effettiva portata e cioè pari al danno massimo sopportato dal privato per l’illegittima attività dell'Amministrazione, che ha impedito il funzionamento dell'impianto produttivo e dello svolgimento dell'attività imprenditoriale, comportando così il mancato percepimento dei guadagni all’azienda.