Urban Foro - Disciplina transitoria regionale sul consumo del suolo
Sospesa la sentenza del TAR Brescia che annullava la variante del PGT di Brescia in contrasto con la norma regionale sul consumo di suolo, che stabilisce il termine del 2 giugno 2017 per presentare le istanze di piani attuativi dei PGT previgenti.
Importante | Suggerimento n.251/49 del 16 maggio 2017
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 20 aprile 2017, n. 1696, ha accolto la richiesta di sospensiva della sentenza del T.A.R. Lombardia, sede di Brescia, Sezione I, 17 gennaio 2017, n. 47 (di cui al ns. Suggerimento edilizia e urbanistica 71/13 del 27 gennaio 2017), che obbligava il Comune di Brescia a ripristinare i diritti edificatori di un piano attuativo, dopo aver approvato un PGT che prevede la riduzione del consumo di suolo.
L’ordinanza, che stabilisce per il 5 ottobre l’udienza per la sentenza nel merito, è scaturita a seguito dell’azione del Comune di Brescia che, supportato da Anci Lombardia e Legambiente, si era rivolto al Consiglio di Stato per far annullare la sentenza del Tribunale Amministrativo di Brescia.
Il Tribunale Amministrativo di Brescia si era pronunciato riguardo a un ricorso presentato contro il PGT comunale, sostenendo l’illegittimità della variante del PGT di Brescia, che aveva modificato la destinazione di un ambito, ignorando i diritti acquisiti dal Piano Attuativo in base al PGT previgente.
In base alla sentenza del TAR Brescia, la potestà pianificatoria dei Comuni subisce una duplice conformazione, in quanto, da un lato non è possibile programmare un nuovo consumo di suolo e, dall’altro, non è possibile cancellare i Piani Attuativi previsti dal PGT, giustificando tale scelta con l’incremento di consumo di aree agricole e di aree libere. In applicazione della disciplina transitoria della l.r. 31/2014, le potenzialità edificatorie dei piani attuativi dei PGT previgenti devono essere attuate entro il 2 giugno 2017, mediante la presentazione di un’istanza all’Amministrazione Comunale.
La decisione del Consiglio di Stato del 20 aprile 2017 di sospendere la sentenza del TAR Brescia, che arresta il blocco delle misure previste dal Comune, è stata motivata dalla considerazione che, in attesa della deliberazione di merito, non devono essere create delle condizioni da cui possano discendere effetti irreversibili, che possono pregiudicare le scelte fatte dal Comune.
Il Consiglio di Stato ha altresì richiamato il sospetto d’incostituzionalità della legge regionale 31/2014, in quanto la funzione amministrativa in materia di governo del territorio, costituzionalmente riconosciuta ai Comuni ai sensi del Titolo V della Costituzione, sia al momento non pienamente esercitabile a causa del mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 5, che impedisce l’adeguamento da parte dei Comuni del Documento di Piano dei PGT, sino all’attuazione del PTR e dei Piani Provinciali, limitando la possibilità di attuare azioni di riduzione del consumo di suolo.