Urban foro - Cambio d’uso

Per la trasformazione di un manufatto con opere di manutenzione straordinaria è indispensabile che restino immutate la volumetria e la destinazione d’uso.

Suggerimento n.342/52 del 25 luglio 2016


Sul tema del mutamento d’uso, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza 31 marzo 2016, n. 12904.

Il Decreto Sblocca Italia (decreto legge n. 133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014 n. 164), nel modificare la nozione delle opere di manutenzione straordinaria, include in tale categoria le opere di frazionamento (o accorpamento) di unità immobiliari, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.

Nel caso specifico si tratta di un intervento di recupero di un deposito agricolo, autorizzato con permesso di costruire, di cui il Tribunale di Foggia, con la sentenza del 23 marzo 2015, aveva evidenziato l'illegittimità per violazione, oltre delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, anche di un accordo procedimentale del 22 maggio 2003, in base al quale il richiedente era tenuto a ricostruire l’immobile con medesima tipologia, volume e superficie coperta dell'immobile preesistente.

È stata accertata la non conformità delle opere realizzate rispetto al progetto assentito con tale permesso di costruire, attraverso il riscontro di opere in corso di realizzazione relative a un edificio abitativo con due piani fuori terra, un piano interrato e un sottotetto, a fronte di un permesso di costruire avente ad oggetto un edificio con un piano interrato e un piano rialzato, con conseguente aumento della volumetria dell'edificio rispetto alla volumetria assentita e cambio di destinazione d’uso rispetto al manufatto originario, avente funzione rurale.

Nel caso trattato, la Corte di Cassazione, con la sentenza 31 marzo 2016, n. 12904, osserva che per il caso della trasformazione, attraverso opere interne ed esterne, di un immobile da deposito ad uso residenziale, viene in rilievo il disposto del nuovo art. 23-ter, comma 1, del DPR 380 del 2001, ai sensi del quale costituisce “mutamento d’uso urbanisticamente rilevante” ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale”.

Con tale sentenza si afferma il principio già sostenuto dalla Corte di Cassazione in una precedente sentenza (Sezione 3, 16 ottobre 2014, n. 3953), secondo cui, nel caso di un intervento edilizio difforme dal permesso di costruire per tipologia e volume realizzato, al fine di ritenere configurabile il mutamento di destinazione d’uso di un immobile previa esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti le modifiche apportate dall’art. 17 del Decreto Sblocca Italia all’art. 3 del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), che includono nella nozione di manutenzione straordinaria le opere di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, anche se modificanti la superficie delle unità immobiliari e il carico urbanistico, purché siano mantenuti il volume e la destinazione d’uso originaria.


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Edilizia