Urban Foro - Abusi edilizi

L'acquisizione gratuita al Comune scatta automaticamente 90 giorni dopo l'ingiunzione ad abbattere l'opera abusiva

Importante | Suggerimento n. 28/3 del 16 gennaio 2018


Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 29 settembre 2017, n. 4547, afferma che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura come sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, che integra un illecito diverso e autonomo dalla commissione dell'abuso edilizio, del quale può rispondere anche il proprietario, qualora risulti che abbia acquistato la disponibilità del bene e non si sia attivato per dare esecuzione all'ordine di demolizione, o qualora emerga che, pur essendo in grado di ottemperare all'ingiunzione, non vi abbia provveduto.

Con l'enunciazione di tale principio, Palazzo Spada ha respinto il ricorso proposto contro la pronuncia con cui il T.A.R. Campania, sede di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la determina del Comune di Sant'Anastasia (NA), che ha acquisito un prefabbricato abusivo e l’area di sedime, per un’estensione catastale di 1.047 mq.

La determina, su avviso del Tribunale Amministrativo Regionale partenopeo, era stata la diretta e inevitabile conseguenza dei provvedimenti con cui l'Amministrazione Comunale ha respinto la domanda di sanatoria e ingiunto la demolizione del manufatto.

L'acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dei manufatti abusivi è un atto dovuto, subordinato solo all'accertamento dell'inottemperanza e al decorso del termine di novanta giorni fissato per la demolizione e la rimessa in ripristino dello stato dei luoghi (a tal proposito si cita la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 18 dicembre 2002, n. 7030).

Il Comune ha l'obbligo di reprimere in qualsiasi momento l'esecuzione di opere senza titolo, con la conseguenza che, fatte salve le eventuali azioni di rivalsa nei confronti degli esecutori materiali delle opere abusive, le norme sanzionatorie, inclusa l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva, non si riferiscono all'autore delle stesse, bensì al responsabile dell'abuso, inteso come esecutore materiale, ma anche come proprietario o soggetto che abbia la disponibilità del bene, al momento dell'emissione della misura repressiva (di cui alla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 29 luglio 1992, n. 229).

In materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, la posizione di questi è da ritenersi "neutra" rispetto all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime su cui insiste il bene, quando risulti, in modo incontrovertibile, l'estraneità del proprietario rispetto al compimento dell'opera abusiva, ovvero risulti che lo stesso, essendone venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo (di cui alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione VI, 29 gennaio 2016, n. 358 e 4 maggio 2015, n. 2211).

 


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Tags: Edilizia