Trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi

Le imprese che svolgono l’attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o presso aree private ma adibite ad uso pubblico, sono da considerarsi come produttori iniziali del rifiuto e quindi, per poter effettuare l’attività di raccolta e trasporto, potranno iscriversi in categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nonostante detti rifiuti siano classificati come urbani.

Suggerimento n. 197/38 del 28 marzo 2023


Precedenti comunicazioni

Suggerimento n. 158/2023

 

Informiamo le imprese associate che nell’ambito di appalto o concessione per la manutenzione del verde le imprese che svolgono l’attività di sfalcio e potatura presso aree verdi pubbliche, o anche aree private ma adibite ad uso pubblico, sono da considerarsi come produttori iniziali dei rifiuti prodotti da tali operazioni.

Detto chiarimento è stato fornito dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali con la circolare n.1 del 14/02/2023 (vedi allegato).

Ne consegue che dette imprese, che hanno l’appalto o la concessione per la manutenzione del verde, per effettuare l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione di aree verdi, nonostante detti rifiuti siano classificati come rifiuti urbani, potranno iscriversi nella categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006) a condizione però che il trasporto sia effettuato dallo stesso soggetto produttore del rifiuto.

Ovviamente l’iscrizione alla categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.lgs. 152/2006) vale anche per le imprese che hanno la necessità di eseguire l’attività di sfalcio e/o potatura presso le aree di cantiere.

Ricordiamo che nel 2019 il legislatore italiano aveva escluso gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico dai rifiuti, una decisione che fu però contestata dall’Unione Europea che aveva addirittura minacciato il nostro Paese con l’apertura di una procedura di infrazione.

La risposta dell’Italia fu tuttavia molto rapida. Con un brusco dietrofront nel D.Lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, che modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale, gli scarti del verde pubblico sono tornati ad essere classificati come rifiuti.

La principale innovazione introdotta dal citato D.Lgs. 116/2020 riguarda proprio la classificazione come rifiuti urbani dei residui della gestione del verde pubblico, quali foglie, sfalci di erba e potature di alberi.

Il D.Lgs. 116/2020 ha rimosso il riferimento agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dalla lettera f), comma 1, dell’art. 185 del TUA, che permetteva l’esclusione a priori di questi materiali di risulta dall’ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del TUA).

La nuova classificazione dei rifiuti è ora definita dall’Allegato D (Elenco dei rifiuti) della Parte IV del TUA che fa sì che i rifiuti della gestione del verde pubblico ricadano all’interno del codice-rifiuto (capitolo) “20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata”.

Evidenziamo che nell’ambito del codice 20, il codice 20.02 è definito come “Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)” e pertanto il codice più adatto a rappresentare tali rifiuti provenienti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione del verde è il codice EER 20.02.01 che fa riferimento ai “rifiuti biodegradabili”.

 

 

 


Referenti

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Tags: Rifiuti