Trasporti su strada di merci pericolose – Revisione norma ADR 2015

A partire dal 1° luglio 2015, i trasporti su strada di merci pericolose dovranno rispettare i contenuti della nuova edizione della norma ADR 2015.

Suggerimento n. 365/89 del 31 luglio 2015


Informiamo le imprese associate che, per effetto di quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2015 (che ha recepito la Direttiva 2014/103/UE) a partire dal 1° luglio 2015, i trasporti su strada di merci pericolose dovranno rispettare i contenuti della nuova edizione dell’ADR 2015 (Accord Dangerouses Route - Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada).

A titolo di esempio, le merci pericolose di diretto interesse per le imprese edili sono: prodotti quali benzina, gasolio (utilizzati per il rifornimento delle attrezzature nonché macchine operatrici in cantiere), gas acetilene in bombole, ecc..

Con specifico riferimento al settore edile, i trasporti effettuati dalle imprese, a complemento della loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, godono dell’esenzione dalla normativa ADR.

Nel trasporto, devono essere adottati provvedimenti e cautele atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto e a garantire il rispetto della normativa di prevenzione incendi (ad es. dotazione di estintori a bordo degli autocarri).

Con particolare riferimento al settore edile si riportano di seguito i quantitativi consentiti e i relativi adempimenti previsti per la normativa ADR.

Materia/Sostanza

(Numero ONU)

Esenzione ADR

Quantitativo consentito per singolo imballaggio

Quantitativo massimo consentito per singolo carico/viaggio

Adempimenti

Benzina

(UN 1203)

1.1.3.1 (c)

 

333 litri

(se in cisterne, taniche, fusti)

Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

1.1.3.3 (c)

 

pari alla capacità del serbatoio del veicolo,

in caso di carburante nei serbatoi delle macchine mobili non stradali

(ad es. escavatori e altre macchine operatrici di cantiere)

Se ritenuto opportuno, la macchina deve essere caricata in posizione verticale e fissata in modo da evitare cadute.

Gasolio

(UN 1202)

1.1.3.1 (c)

450 litri

per imballaggio

1000 litri

per carico

Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

1.1.3.3 (c)

 

pari alla capacità del serbatoio del veicolo,

in caso di carburante nei serbatoi delle macchine mobili non stradali

(ad es. escavatori e altre macchine operatrici di cantiere)

Se ritenuto opportuno la macchina deve essere caricata in posizione verticale e fissata in modo da evitare cadute

Gas acetilene

(UN 1001 e 3374)

1.1.3.1 (c)

 

333 litri

Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

Amianto anfibolo

(UN 2212)

1.1.3.1 (c)

 

333 kg

Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

Amianto crisotilo

(UN 2590)

1.1.3.1 (c)

450 kg

per imballaggio

1000 kg

per carico

Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

Lampade al neon contenenti mercurio

1.1.3.1 (c)

450 litri

per imballaggio

1000 litri

per carico

Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto.

Lampade al neon contenenti mercurio

(se il quantitativo di mercurio

è inferiore a 1kg )

1.1.3.10

 

nessun limite

Devono imballate in modo tale che gli effetti di proiezione dovuti alla rottura della lampada vengano contenuti all'interno del collo.

Ricordiamo alle imprese che la norma ADR è nata nel 2009, è una raccolta di disposizioni molto tecniche, di cui si riportano in modo sintetico i principali contenuti.

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Le norme di riferimento sono contenute negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sulla costruzione e sull’equipaggiamento di trasporto).

   

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Per il trasporto dei rifiuti in regime ADR occorrono: appositi imballaggi, etichettatura ed iscrizione dei colli, documentazione di trasporto (DDT e Istruzione scritta), mezzi di estinzione incendio, equipaggiamenti diversi, formazione del personale (c.d. patentino ADR).

   

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L'ADR viene aggiornato al progresso tecnico con cadenza biennale: dal 1° gennaio di ogni anno dispari (ora 2015) è in vigore la nuova revisione ADR in forma transitoria fino al 30 giugno (lasciando facoltà di scegliere se rispettare la revisione precedente o quella nuova). Entra in vigore in forma definitiva dal 1° luglio dello stesso anno.

   

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Le merci pericolose sono identificate attraverso la cosiddetta classificazione ONU (numero a quattro cifre). È importante sottolineare che i criteri che determinano la pericolosità adottati dalla classificazione europea (con i codici CER) sono diversi da quelli previsti dall’ADR.

   

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Le prescrizioni di diretto interesse per il settore edile sono contenute soprattutto nella parte 1 (disposizioni generali, definizioni, esenzioni), parte 2 (classificazione delle merci pericolose) parte 3 (lista delle merci pericolose: quantità limitate ed esenti).

   

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Alcune materie ed oggetti possono avere una più specifica regolamentazione anche in apposite norme nazionali (es. esplosivi).

   

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Le sanzioni applicabili fanno riferimento a quanto disposto dall’art. 168 del Codice della Strada.