Trasporti su strada di merci pericolose – Revisione norma ADR 2015
A partire dal 1° luglio 2015, i trasporti su strada di merci pericolose dovranno rispettare i contenuti della nuova edizione della norma ADR 2015.
Suggerimento n. 365/89 del 31 luglio 2015
Informiamo le imprese associate che, per effetto di quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2015 (che ha recepito la Direttiva 2014/103/UE) a partire dal 1° luglio 2015, i trasporti su strada di merci pericolose dovranno rispettare i contenuti della nuova edizione dell’ADR 2015 (Accord Dangerouses Route - Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada).
A titolo di esempio, le merci pericolose di diretto interesse per le imprese edili sono: prodotti quali benzina, gasolio (utilizzati per il rifornimento delle attrezzature nonché macchine operatrici in cantiere), gas acetilene in bombole, ecc..
Con specifico riferimento al settore edile, i trasporti effettuati dalle imprese, a complemento della loro attività principale, quali l’approvvigionamento di cantieri edili o di costruzioni civili, o per il tragitto di ritorno da questi cantieri, o per lavori di controllo, riparazione o manutenzione, godono dell’esenzione dalla normativa ADR.
Nel trasporto, devono essere adottati provvedimenti e cautele atti ad impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto e a garantire il rispetto della normativa di prevenzione incendi (ad es. dotazione di estintori a bordo degli autocarri).
Con particolare riferimento al settore edile si riportano di seguito i quantitativi consentiti e i relativi adempimenti previsti per la normativa ADR.
Materia/Sostanza (Numero ONU) |
Esenzione ADR |
Quantitativo consentito per singolo imballaggio |
Quantitativo massimo consentito per singolo carico/viaggio |
Adempimenti |
Benzina (UN 1203) |
1.1.3.1 (c) |
333 litri (se in cisterne, taniche, fusti) |
Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. |
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1.1.3.3 (c) |
pari alla capacità del serbatoio del veicolo, in caso di carburante nei serbatoi delle macchine mobili non stradali (ad es. escavatori e altre macchine operatrici di cantiere) |
Se ritenuto opportuno, la macchina deve essere caricata in posizione verticale e fissata in modo da evitare cadute. |
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Gasolio (UN 1202) |
1.1.3.1 (c) |
450 litri per imballaggio |
1000 litri per carico |
Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. |
1.1.3.3 (c) |
pari alla capacità del serbatoio del veicolo, in caso di carburante nei serbatoi delle macchine mobili non stradali (ad es. escavatori e altre macchine operatrici di cantiere) |
Se ritenuto opportuno la macchina deve essere caricata in posizione verticale e fissata in modo da evitare cadute |
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Gas acetilene (UN 1001 e 3374) |
1.1.3.1 (c) |
333 litri |
Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. |
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Amianto anfibolo (UN 2212) |
1.1.3.1 (c) |
333 kg |
Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. |
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Amianto crisotilo (UN 2590) |
1.1.3.1 (c) |
450 kg per imballaggio |
1000 kg per carico |
Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. |
Lampade al neon contenenti mercurio |
1.1.3.1 (c) |
450 litri per imballaggio |
1000 litri per carico |
Devono essere adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto. |
Lampade al neon contenenti mercurio (se il quantitativo di mercurio è inferiore a 1kg ) |
1.1.3.10 |
nessun limite |
Devono imballate in modo tale che gli effetti di proiezione dovuti alla rottura della lampada vengano contenuti all'interno del collo. |
Ricordiamo alle imprese che la norma ADR è nata nel 2009, è una raccolta di disposizioni molto tecniche, di cui si riportano in modo sintetico i principali contenuti.
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Le norme di riferimento sono contenute negli allegati A (disposizioni generali sulle materie e oggetti pericolosi) e B (disposizioni sulla costruzione e sull’equipaggiamento di trasporto). |
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Per il trasporto dei rifiuti in regime ADR occorrono: appositi imballaggi, etichettatura ed iscrizione dei colli, documentazione di trasporto (DDT e Istruzione scritta), mezzi di estinzione incendio, equipaggiamenti diversi, formazione del personale (c.d. patentino ADR). |
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L'ADR viene aggiornato al progresso tecnico con cadenza biennale: dal 1° gennaio di ogni anno dispari (ora 2015) è in vigore la nuova revisione ADR in forma transitoria fino al 30 giugno (lasciando facoltà di scegliere se rispettare la revisione precedente o quella nuova). Entra in vigore in forma definitiva dal 1° luglio dello stesso anno. |
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Le merci pericolose sono identificate attraverso la cosiddetta classificazione ONU (numero a quattro cifre). È importante sottolineare che i criteri che determinano la pericolosità adottati dalla classificazione europea (con i codici CER) sono diversi da quelli previsti dall’ADR. |
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Le prescrizioni di diretto interesse per il settore edile sono contenute soprattutto nella parte 1 (disposizioni generali, definizioni, esenzioni), parte 2 (classificazione delle merci pericolose) parte 3 (lista delle merci pericolose: quantità limitate ed esenti). |
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Alcune materie ed oggetti possono avere una più specifica regolamentazione anche in apposite norme nazionali (es. esplosivi). |
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Le sanzioni applicabili fanno riferimento a quanto disposto dall’art. 168 del Codice della Strada. |