Trasferta - Rimborso chilometrico ai dipendenti per uso autovettura personale - Regime fiscale e contributivo

E’ considerato reddito imponibile il maggior rimborso chilometrico erogato al dipendente che, per una trasferta fuori dal territorio comunale, utilizza l’autovettura personale partendo dalla propria abitazione per raggiungere il luogo di missione e, a causa di ciò, percorre una maggiore distanza rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro.

Importante | Suggerimento n.476/49 del 5 novembre 2015


Con risoluzione 30 ottobre 2015, n. 92/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un parere in merito ai rimborsi chilometrici erogati ai dipendenti autorizzati all’uso dell’autovettura personale, per le trasferte fuori dal territorio comunale in cui è posta la sede di lavoro.

Gli uffici finanziari, prima di analizzare la fattispecie sottoposta al loro esame, hanno ricordato che l’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 917/1986, così come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, concernente l’armonizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, stabilisce che costituiscono redditi di lavoro dipendente tutte le somme ed i valori che il lavoratore percepisce nel periodo di imposta a qualunque titolo anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Il comma 5 del sopra citato articolo 51, definisce il regime fiscale (e contributivo, come previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997) da applicare alle somme corrisposte al dipendente a titolo di trasferta nell’ipotesi in cui sia incaricato di svolgere (occasionalmente) l’attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, distinguendo a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno eseguite nel territorio del Comune ove è ubicata la sede di lavoro.

In particolare, mentre i rimborsi delle spese di trasporto per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, salvo che per i rimborsi delle spese comprovate da documenti provenienti da un vettore (esempio: ricevute taxi, biglietti autobus, ecc.), per le trasferte fuori dal territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione delle spese in parola, in ragione del tipo di rimborso scelto (analitico, forfetario o misto).

Sono, invece, comunque escluse dall’imposizione fiscale e contributiva le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, forniti dall’impresa per lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro o viceversa.

Rimanendo nell’ambito delle trasferte fuori dal territorio comunale, qualora il dipendente sia autorizzato ad utilizzare l’autovettura personale, gli uffici finanziari, riconfermando quanto già più volte affermato in precedenza in diverse pronunce, hanno ribadito che i rimborsi chilometrici erogati sono esenti da imposizione fiscale e previdenziale per il tragitto sede di lavoro/luogo di missione, sempreché l’ammontare dell’indennità sia calcolata in base alle tabelle Aci avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente ed al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura e ciò risulti dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Laddove il dipendente, autorizzato all’uso dell’autovettura personale, parta dalla propria abitazione per raggiungere la località di missione e la distanza percorsa sia inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro, il rimborso chilometrico erogato sulla base dell’effettiva percorrenza è escluso da tassazione sia ai fini fiscali che previdenziali.

Qualora invece la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere dalla propria residenza la località di missione sia superiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro e al lavoratore venga erogato un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro, la quota di rimborso relativa al maggior tragitto è da considerarsi reddito imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali.

 


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