Terre da scavo e bonifiche: in vigore le semplificazioni del D.L. Ambiente

Sono in vigore dal 9 ottobre 2026 le semplificazioni introdotte dal D.L. n. 177/2026 in materia di terre e rocce da scavo e bonifiche. Il D.L. dovrà poi essere convertito in legge entro il 7 dicembre 2026.

Suggerimento n. 508/138 del 12 ottobre 2026


Informiamo i soci che è stato pubblicato il Decreto-Legge 8 ottobre 2026, n. 177 (sulla G.U. n. 234 del 8 ottobre 2026) recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l’economia circolare e le bonifiche”.

Il provvedimento, in vigore dal 9 ottobre 2026, introduce alcune importanti semplificazioni di diretto interesse per il settore delle costruzioni.

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Per gli scavi fino a 20 mc sarà possibile riutilizzare le terre e rocce nello stesso sito in cui sono state prodotte senza effettuare alcuna caratterizzazione ambientale.

La misura, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto, potrà semplificare la gestione di numerosi interventi riducendo tempi, costi e adempimenti per le imprese (come, ad esempio, nell’ambito degli interventi di manutenzione stradale).

Il deposito temporaneo per le terre e rocce da scavo gestite come rifiuti è fissato a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi.

La soglia, molto più alta di quella prevista per le altre tipologie di rifiuti, era già prevista nel D.P.R. 120/2017, ma viene ora inserita direttamente nel Testo Unico dell’ambiente (all’art. 185-ter), rendendo più stabile e certo il quadro normativo di riferimento.

 

BONIFICHE

Il Decreto-Legge n. 177/2026 introduce novità rilevanti anche sul fronte delle bonifiche, con l’obiettivo di superare situazioni di stallo che spesso rallentano il risanamento e il recupero delle aree oggetto di intervento.

Viene, infatti, fissato a 150 giorni il termine entro il quale la Provincia deve individuare il responsabile della contaminazione e adottare la relativa ordinanza. Se la Provincia non provvede la Regione assegna un ulteriore termine, trascorso il quale interviene direttamente con il supporto tecnico del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA).

Tra le altre novità, il decreto interviene sulla tabella 2 dell’Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. eliminando le concentrazioni soglia di contaminazione per i parametri ferro e manganese che possono essere presenti nelle falde anche per cause naturali come valori di fondo, evitando, in molti casi, approfondimenti e adempimenti non giustificati da un effettivo fenomeno di contaminazione.

 


Referenti

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