Termine del versamento del contributo straordinario in Cassa Edile - Termine per l’erogazione della somma una tantum per gli impiegati - Nuove tabelle contributive Cassa Edile in vigore dal 1° novembre 2022

A partire dal 1° novembre 2022 non è più dovuto il versamento del contributo straordinario in favore degli operai, introdotto a seguito del rinnovo del contratto integrativo provinciale. Entro il 30 novembre 2022 dovrà essere erogata la somma una tantum prevista in favore degli impiegati.

Suggerimento n. 652/124 del 4 novembre 2022


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 376/2022), a seguito del rinnovo del contratto integrativo provinciale avvenuto lo scorso 24 maggio, è stato introdotto un contributo temporaneo straordinario a carico delle imprese volto al finanziamento di una prestazione unica in favore degli operai, anche non più attivi, che nel 2020 hanno maturato tra 500 e 1000 ore oppure oltre 1000 ore di lavoro effettivo.

Il predetto contributo, pari al 2,00% per le imprese appartenenti al Gruppo A) e all’1,00% per le imprese appartenenti al Gruppo B), era dovuto a decorrere dalla denuncia contributiva Cassa Edile relativa al mese di maggio 2022 e fino al mese di ottobre 2022.

Con il presente Suggerimento ricordiamo, pertanto, che,il versamento del suddetto contributo straordinario non è più dovuto dal 1° novembre 2022; per comodità delle imprese, pubblichiamo in allegato le tabelle contributive della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza aggiornate, in vigore da tale data.

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Con l’occasione, ricordiamo altresì, che la somma forfettaria una tantum prevista in favore degli impiegati dovrà essere erogata, dalle imprese che non vi avessero già provveduto, in un’unica soluzione, entro e non oltre il 30 novembre 2022, secondo le seguenti condizioni:

  • euro 250,00 lordi agli impiegati che abbiano maturato almeno 6 mesi di anzianità di servizio nell’anno 2020, presso l’impresa tenuta al versamento dell’una tantum;
  • euro 41,66 lordi per ciascun mese intero di anzianità di servizio qualora abbiano maturato meno di 6 mesi di anzianità di servizio nell’anno 2020.

Tale riconoscimento è assoggettato a tassazione separata ex articolo 17 DPR n. 917/1986 e s.m.i..


Referenti

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