Tari rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche - Termine per la scelta del gestore

Entro il 31 maggio è possibile effettuare la scelta del gestore al quale conferire le utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico comunale: la Tari sarà in ogni caso dovuta per la quota fissa.

Suggerimento n. 369/52 del 14 maggio 2021


Come è noto, dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore alcune modifiche al Testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) dovute al D.Lgs. 116/2020, che impongono una revisione delle modalità e dei limiti all'applicazione della tassa comunale sui rifiuti Tari per le aziende, oggetto di un recente chiarimento con la Circolare del 12 aprile 2021 emanata dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e condivisa dal Ministero delle Finanze (vedi Suggerimento n. 251/2021).

Le principali novità riguardano:

  • l’esclusione totale dalla tassazione delle superfici dove avvengono le lavorazioni industriali, comprese quelle relative ai magazzini di materie prime, semilavorati e merci, in quanto producono soltanto rifiuti speciali;
  • la possibilità di sganciarsi completamente dal servizio pubblico, conferendo anche i rifiuti urbani ad un soggetto autorizzato che provvede ad inviare i rifiuti al recupero, rilasciando apposita attestazione; in questo caso, sulle superfici che producono rifiuti urbani è dovuta solo la parte fissa della Tari; per potere esercitare questa scelta occorre inviare apposita comunicazione al Comune entro il 31 maggio.

 

Con il D.Lgs. 116/2020 sono stati infatti riscritti gli articoli 183 e 184 del D.Lgs. 152/06, riformulando la definizione di “rifiuti urbani” e “rifiuti speciali”, eliminando altresì la possibilità per i Comuni di disporre l’assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

A seguito delle recenti novità normative, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico comunale i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di “averli avviati al recupero”, comunicando la propria scelta al Comune entro il 31 maggio di ogni anno e mantenendo la propria scelta per 5 anni consecutivi, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

In caso di dimostrazione di avvio al recupero dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sarà possibile ottenere una riduzione della sola quota variabile della tariffa Tari, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

 


Referenti

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