TAR Lombardia - Sentenza in merito alla chiusura degli Uffici del Comune di Milano

Il TAR Lombardia ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso dei Geometri avverso il provvedimento di chiusura degli Uffici dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Milano.

Importante | Suggerimento n. 112/7 del 26 febbraio 2025


A seguito delle note inchieste della Magistratura, la Disposizione di Servizio 9/2024 del Comune di Milano ha formalmente interrotto il servizio di prenotazione appuntamenti, al fine di eliminare ogni canale di contatti informali attraverso i quali si possano fornire informazioni sull’istruttoria delle pratiche in corso o dare eventuali chiarimenti tecnici o procedurali prodromici alla formalizzazione di titoli edilizi.

La medesima disposizione demanda ai soli Dirigenti la facoltà di convocare gli operatori e i professionisti per la risoluzione di complessità relative all’istruttoria amministrativa.

 

Per i professionisti, architetti e geometri in particolare, tale scelta ha comportato nei fatti la chiusura dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE), compromettendo il principio di trasparenza che regola i pubblici uffici e incidendo, quindi, sul diritto di partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa. Proprio sulla base di queste motivazioni il Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Milano ha fatto ricorso al TAR, sostenendo l’interruzione di un servizio di fondamentale importanza per i cittadini e i professionisti.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, con la sentenza n. 549 del 20 febbraio 2025, ha però dichiarato inammissibile il ricorso presentato, non ritenendo la sola serrata degli Uffici comunali idonea ad incidere in via immediata e diretta nella sfera giuridica dei singoli cittadini: ai fini dell’azione in giudizio, è necessario dimostrare concretamente il danno subito, fatto che - allo stato degli atti - non risulta.

 

Nella consapevolezza che la disposizione potrebbe modificare prassi consolidate nei rapporti che quotidianamente si innestano tra Pubblica Amministrazione, cittadini e professionisti, secondo il TAR, il presupposto non risulta ancora sufficiente a radicare l’interesse all’impugnazione che richiede una nozione più ristretta di interesse.

 

Ci riserviamo ogni eventuale aggiornamento relativamente alla eventuale impugnazione di detta sentenza.

 

Allegato: Sentenza TAR n. 549/2025


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