Superbonus – omessa indicazione delle variazioni catastali
L’Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità di invio delle lettere di compliance per i contribuenti che hanno usufruito del Superbonus e non hanno provveduto, laddove necessario, all’aggiornamento catastale.
Suggerimento n. 94/16 del 18 febbraio 2025
Come stabilito dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 86 e 87, legge n. 213/2023) l’Agenzia delle Entrate è tenuta a controllare, in relazione alle unità immobiliari oggetto di ristrutturazioni agevolate (Superbonus), che sia stata presentata, se prevista, la dichiarazione di variazione catastale anche ai fini degli effetti sulla rendita dell’immobile.
Con il Provvedimento del 7 febbraio 2025 l’Agenzia definisce il contenuto e le modalità di invio delle comunicazioni rivolte ai contribuenti nei casi in cui l’adempimento non sia stato effettuato.
In particolare, al fine di una verifica dei dati in suo possesso, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente le seguenti informazioni, in modo che lo stesso possa eventualmente regolarizzare la propria posizione:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;
- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.
Una volta ricevuta la comunicazione, che sarà anche reperibile nel cassetto fiscale, i destinatari potranno indicare all’Agenzia i fatti, gli elementi e le circostanze che rendono non obbligatoria la dichiarazione, oppure procedere a regolarizzare la propria posizione presentando le dichiarazioni mancanti e avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) per ottenere sanzioni ridotte.
Si precisa che la Legge di Bilancio 2024 non ha introdotto nuovi e ulteriori obblighi a carico dei contribuenti che fruiscono dell’agevolazione: la variazione catastale è, infatti, dovuta solo quando l’unità immobiliare subisce modifiche di destinazione d’uso o altre mutazioni tali da incidere sull’attribuzione della categoria e della classe di redditività.
In questo senso, è confermato anche il criterio sintetico individuato dalla Determinazione del 16 febbraio 2005 dell’Agenzia del Territorio, per cui la rideterminazione della rendita viene collegata a interventi edilizi che hanno comportato un incremento stimabile in misura non inferiore al 15% del valore di mercato e della relativa redditività dell’immobile.