Superbonus: Guida Agenzia delle Entrate
Si trasmette Guida aggiornata in materia di 110%.
Suggerimento n. 620/81 del 1° ottobre 2021
L’Amministrazione finanziaria ha aggiornato al mese di settembre, la propria Guida “Superbonus 110%”, disponibile nella sezione “l’Agenzia informa” del proprio sito internet.
La pubblicazione recepisce le ultime novità normative introdotte dal Decreto Legge 77/2021, c.d. “Decreto Semplificazioni”, che si ricordano di seguito: | ||
- | possibilità di realizzare gli interventi, con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione, mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); | |
- | riconoscimento del Superbonus 110% per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche come interventi “trainati” al 110%, qualora gli stessi siano trainati non solo da interventi di efficientamento energetico, ma anche dai lavori di riduzione del rischio sismico; | |
- | modifica del calcolo del limite di spesa per i lavori effettuati dai soggetti di cui all’art.119, co.9, lettera d-bis, del D.L. 34/2020, ovvero le Onlus, le Odv e le Aps, a condizione che: | |
a) | svolgano servizi socio-sanitari e assistenziali; | |
b) | i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;c | |
c) | le stesse possiedano immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro). | |
- | modifica dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni “prima casa” nell’ipotesi in cui l’abitazione acquistata sia oggetto di lavori agevolati con il Super Ecobonus 110%. In particolare, viene fissato in 30 mesi (rispetto agli ordinari 18 mesi) dalla data di stipula dell’atto di compravendita, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicata l’abitazione, nell’ipotesi in cui, la stessa, sia oggetto di uno o più interventi volti alla riqualificazione energetica agevolati con l’Ecobonus al 110%; | |
- | estensione del termine per la cessione delle unità agevolate con il Sismabonus acquisti, sia nella misura ordinaria che nella misura del 110%. In particolare, viene fissato a 30 mesi (anziché gli attuali 18 mesi), decorrenti dalla data di fine lavori, il termine entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione devono effettuare la cessione delle singole unità immobiliari, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti in chiave antisismica, affinché gli acquirenti possano fruire dell’incentivo. | |
Referenti
Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance.
Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi.
Se ancora non lo sei, scopri come fare.