Superbonus e General contractor: chiarimenti Agenzia delle Entrate

Nel caso di un’impresa appaltatrice di interventi agevolabili con il Superbonus che assume il ruolo di General contractor ed affida, in tutto in parte, i lavori edili ad altre imprese, il margine del subappalto rappresenta un aspetto fisiologico dell’attività edilizia e, pertanto, come corrispettivo dei lavori rappresenta una spesa agevolabile.

Suggerimento n. 241/27 del 5 maggio 2026


Con Risoluzione ministeriale n. 17 del 29 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la nota interna diramata a tutti gli uffici nello scorso mese di marzo con la quale sono stati forniti chiarimenti interpretativi sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con General Contractor, stipulati dalle imprese edili, nell’ambito di interventi agevolati con il “Superbonus”.

In particolare, le richieste di chiarimento hanno riguardato la correttezza degli esiti delle attività di controllo effettuate da diverse Direzioni Provinciali nei confronti di imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici e, avvalendosi anche di imprese subappaltatrici, hanno realizzato interventi le cui spese risultano, per i committenti, detraibili.  Tali imprese, oltre ad essere appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di “General contractor”, obbligandosi verso il committente a gestire i rapporti contrattuali e/o di pagamento con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella sua disamina, ricorda come la figura del contraente generale è un istituto tipico dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati. Nel settore privato vige il principio della piena autonomia negoziale e, di conseguenza, committente ed appaltatore possono sempre prevedere subappalti totali o parziali. Nei rapporti privati, pertanto, l’operatore che si presenta come General contractor non assume alcuna qualifica speciale e la sua natura giuridica dipendente esclusivamente dalle obbligazioni contrattuali assunte.

All’interno della Risoluzione sopra citata, l’Amministrazione finanziaria individua le tipologie di contratto più diffuse nell’esecuzione di lavori agevolabili con il Superbonus e, per ciascuna di esse, precisa l’esatta qualificazione del corrispettivo sulla base del rapporto contrattuale, ai fini dell’inclusione o meno nello sconto in fattura.

Si ipotizzano le seguenti figure:

  • General contractor “puro” che svolge unicamente attività di coordinamento e funge da intermediario nella rifatturazione delle spese dei professionisti e/o delle imprese esecutrici: in questo caso il corrispettivo riguarda esclusivamente l’attività di coordinamento e, pertanto, non rappresentando una spesa direttamente imputabile all’intervento agevolato, non vi è diritto alla detrazione;
  • General contractor “appaltatore”, nel quale il soggetto si assume l’obbligo di eseguire i lavori e svolge anche un’attività di coordinamento amministrativo: in tali ipotesi, i corrispettivi relativi ai lavori costituiscono spese sostenute dal committente per l’intervento con diritto alla detrazione nel rispetto delle condizioni normative e, non rileva, ai fini fiscali, come il General contractor organizzi l’esecuzione delle opere (con personale e mezzi propri oppure in subappalto). La spesa sostenuta è, dunque, agevolabile indipendentemente dall’eventuale ricorso al subappalto, mentre il corrispettivo per il mero coordinamento amministrativo non rientra nelle spese agevolate in quanto non direttamente riferibile alla realizzazione dell’intervento.

La distinzione tra le due tipologie di General contractor è fondamentale per valutare correttamente la detraibilità delle spese, così come la natura specifica dei costi indicati in fattura.

Pertanto, quando il General contractor opera principalmente come impresa appaltatrice e svolge anche funzione di coordinamento amministrativo:

  • il corrispettivo per il mero coordinamento amministrativo nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus in quanto non direttamente riferibile alla realizzazione dell’intervento;
  • rimangono invece detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori che costituiscono integralmente spese di appalto.

In conclusione, con la risoluzione sopra citata, l’Amministrazione finanziaria, accogliendo la tesi di ANCE, ha riconosciuto che il margine del subappalto rappresenta un aspetto fisiologico dell’attività edilizia e che, questa componente del corrispettivo, non può essere rideterminata in sede di verifica fiscale in modo automatico e con l’utilizzo di presunzioni. La riqualificazione di tali corrispettivi dovrà essere supportata da idonei elementi di prova volti a dimostrare che gli stessi si riferiscono ad un’attività di coordinamento distinta e remunerata in via autonoma.


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