Superbonus e bonus edilizi: trasferimento dei crediti

Possibilità per i cessionari di trasferire i crediti che sono presenti nel cassetto fiscale prima dell’entrata in vigore del c.d. “blocco delle cessioni”.

Suggerimento n. 458/71 del 22 settembre 2025


Con Risposta n. 240 del 15 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in merito alla possibilità per i cessionari di optare per la cessione del credito di imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.

Nel caso esaminato uno studio di consulenza ha accettato, in luogo del pagamento delle spese professionali, la cessione di crediti maturati da una società edile, attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, già presenti nel cassetto fiscale della società stessa. Il dubbio ha riguardato la possibilità per la società edile, cessionaria del credito, di trasferire a sua volta i crediti legati a rate di detrazione non ancora utilizzate, alla luce del blocco delle cessioni introdotto dal D.L. 39/2024.

L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere al quesito, ripercorre la disposizione sui crediti edilizi introdotta dal c.d. “Decreto Rilancio” che ha previsto per il beneficiario dei bonus, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, la possibilità di optare per la cessione del credito o sconto in fattura. Successivamente, il D.L. 11/2023 ha introdotto il blocco generalizzato delle opzioni, salvo specifiche deroghe che sono state ridimensionate da ulteriori interventi normativi che, a decorrere dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della L. 67/2024, di conversione del D.L. 39/2024), non hanno più consentito ai beneficiari dei bonus edilizi, la cessione dei crediti di imposta relativi alle rate residue di detrazione non ancora fruite.

Al riguardo, con la Risposta sopra citata, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la norma di esclusione riguarda esclusivamente i beneficiari delle detrazioni che, a decorrere dal 29 maggio 2024, non possono più optare per la cessione del credito di imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.

Dal tenore letterale della disposizione non emerge, invece, alcun divieto nei confronti dei cessionari del credito che, pertanto, potranno continuare a cedere i crediti già maturati e presenti nel cassetto fiscale purché non siano stati utilizzati in compensazione. In sintesi, a decorrere dal 29 maggio 2024 non è più consentito ai beneficiari delle detrazioni fiscali di optare per la cessione del credito di imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite. Tale disposizione non riguarda le cessioni delle rate residue dei crediti che il contribuente ha nel proprio cassetto fiscale (acquisiti con cessione del credito o sconto in fattura) non ancora utilizzati in compensazione.


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