Superbonus - Contraente generale

Le prestazioni professionali possono essere fatturate al general contractor e da quest’ultimo “rifatturate” al committente sulla base di un mandato senza rappresentanza conferito dal committente.

Suggerimento n. 302/43 del 19 aprile 2021


Con Risposta n. 254 del 15 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle prestazioni professionali fatturate dal general contractor nei confronti del committente.

Nel caso affrontato dall’Amministrazione finanziaria i rapporti tra committente e fornitore sono regolati da un mandato senza rappresentanza in base al quale il fornitore unico agisce in nome e proprio ma per conto del committente: il professionista emette fattura per le spese professionali nei confronti del contraente generale che, dopo averle saldate, le riaddebita al committente applicando il c.d. “sconto in fattura”.

L’Agenzia delle Entrate, dopo un breve cenno sulla normativa che regola la figura del contraente generale, nella Risposta sopra citata, ammette il modello negoziale del mandato senza rappresentanza al fine di regolamentare, dal punto di vista fiscale, i rapporti contrattuali tra le parti coinvolte nell’operazione. In particolare, essendo necessario ai fini del Superbonus e dell’esercizio dell’opzione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione, nella fattura emessa dal “contraente generale” per riaddebitare al committente le spese professionali o in altra idonea documentazione, dovrà essere descritto in maniera analitica il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.

Resta fermo che il riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori è consentito a condizione che il riaddebito sia effettuato in modo puntuale e senza ulteriore ricarico da parte del contraente generale.

Nella Risposta non vengono tuttavia affrontate eventuali problematiche legate ai profili di responsabilità civilistica che derivano dal riaddebito da parte del contraente generale delle spese professionali che, pertanto, necessitano di ulteriori approfondimenti.

Si segnala inoltre che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che rientrano nel Superbonus tutte le spese strettamente collegate alla realizzazione degli interventi, specifica che non rientrano tra le spese ammesse in detrazione i compensi riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini per l’esecuzione dei lavori e per l’accesso al Superbonus. Di conseguenza, parallelamente a quanto precisato sui compensi dovuti all’amministratore, è esclusa dal beneficio anche l’attività del fornitore unico che si limiti al “mero coordinamento” delle attività effettuate da terzi nel corso dell’esecuzione dell’intervento, confermando quanto già anticipato a livello regionale in una risposta fornita dalla Direzione Regionale per la Lombardia.

 


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