Superbonus:codici tributo per cessioni dopo il 31 ottobre
Istituiti i codici tributo da utilizzare nel modello F24 con riferimento ai crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione trasmesse all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022.
Suggerimento n. 704/96 del 12 dicembre 2022
A seguito delle recenti modifiche apportate alla disciplina della cessione dei crediti derivanti da Superbonus, da parte del Decreto Aiuti quater, in corso di conversione in legge (vedi ns. Suggerimento n. 676/90 del 21 novembre 2022), con Risoluzione n. 71/E del 7 dicembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare nel modello F24 per la compensazione dei crediti da Superbonus derivanti da cessione del credito o sconto in fattura, oggetto di comunicazioni inviate all’Amministrazione finanziaria a partire dal 1°novembre 2022.
In particolare, si ricorda che il Decreto Aiuti quater ha previsto che i crediti derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, anziché in cinque o quattro rate, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario, le cui modalità devono essere definite da un successivo Provvedimento.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare per la compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus oggetto di opzioni di cessione o sconto inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022:
- “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022”;
- “7718” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022”.
Restano confermati i codici tributo istituiti con le Risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 e n. 12/E del 14 marzo 2022 per identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sopra citati devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”.
In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24 che sarà comunicato al contribuente interessato.