Superbonus 110% - Novità legge di bilancio 2021
Proroga dell’agevolazione fiscale per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; introduzione della definizione di edificio “funzionalmente indipendente”; estensione del 110% anche agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche come “interventi trainati”: queste le principali novità.
Suggerimento n. 24/3 dell'8 gennaio 2021
La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, c.d. “Legge di Bilancio 2021” (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020), oltre ad aver prorogato i bonus fiscali anche per l’anno 2021, contiene alcune novità in materia di Superbonus 110%, di seguito riportate, di particolare interesse per le imprese del settore (vedi anche ns. Suggerimento n. 7/2 del 5 gennaio 2021).
PROROGA DEL SUPERBONUS 110% E RECUPERO DELLA DETRAZIONE
Modificando l’art. 119, DL n. 34/2020 che disciplina la detrazione del 110% è ora disposto che: | ||
A) | la detrazione spettante per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (commi 1 e 4 del citato art. 119) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 30.6.2022. Per la parte di spese sostenute nel 2022, la detrazione spettante va ripartita in quattro quote annuali (anziché in cinque); | |
B) | per gli interventi eseguiti da: | |
- | condomini; | |
- | persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa/lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, nel caso in cui al 30.6.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022 | |
C) | per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), la detrazione del 110% è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022. Per le spese sostenute dall’1.7.2022 la detrazione spettante è ripartita in quattro quote annuali (anziché cinque). Per tali soggetti, nel caso in cui alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 30.6.2023. | |
L’efficacia delle proroghe previste è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio UE.
INTERVENTI AGEVOLATI
Modificando il comma 9 dell’art. 119 è previsto che la detrazione del 110% può essere fruita anche per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa/lavoro autonomo, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà.
Con riferimento agli interventi trainati, anche in tal caso, la detrazione è fruibile per le opere realizzate al massimo su due unità immobiliari.
Per quanto riguarda la tipologia degli interventi per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% è disposto che:
- tra gli interventi agevolati di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio di cui al comma 1, lett. a) del citato art. 119 rientra anche la coibentazione del tetto, “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”;
- tra gli interventi “trainati” sono ricompresi anche gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR ossia gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
Impianti solari fotovoltaici
Implementando il comma 5 dell’art. 119, è ora disposto che la detrazione del 110% prevista per gli impianti fotovoltaici quando risultano essere un intervento “trainato” è applicabile anche in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Anche con riferimento a tali interventi, la detrazione spettante va suddivisa in quattro quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Colonnine ricarica veicoli elettrici
Con riferimento all’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, per le quali il comma 8 dell’art. 119 prevede la possibilità di fruire della detrazione del 110% quando rappresenta un intervento “trainato” è ora disposto che: | ||
A) | la detrazione può essere fruita con riferimento alle spese sostenute fino al 30.6.2022 e, ferme restando le 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 31.12.2021, anche in tal caso, la detrazione spettante va suddivisa in 4 quote annuali per la parte di spesa sostenuta nel 2022; | |
B) | la detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: | |
- | € 2.000 per edifici unifamiliari/unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; | |
- | € 1.500 per edifici plurifamiliari/condomìni che installino un numero massimo di 8 colonnine; | |
- | € 1.200 per edifici plurifamiliari/condomìni che installino un numero superiore a 8 colonnine; | |
considerando che l’agevolazione si intende riferita ad una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
TIPOLOGIA IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO
Con riferimento agli immobili che possono essere oggetto degli interventi per i quali è possibile fruire della nuova detrazione del 110% è disposto che: | ||
A) | un’unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente quando è dotata di almeno tre delle seguenti installazioni/manufatti di proprietà esclusiva: | |
- | impianto per l’approvvigionamento idrico; | |
- | impianto per il gas; | |
- | impianto per l’energia elettrica; | |
- | impianto di climatizzazione invernale; | |
B) | oggetto degli interventi agevolati può essere anche un edificio privo di Attestato di prestazione energetica (APE) in quanto sprovvisto di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a condizione che al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici opache di cui alla citata lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, si consegua una classe energetica in fascia A. | |
INTERVENTI SU IMMOBILI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI
Per gli interventi di ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni per i quali è previsto l’aumento del 50% dei limiti di spesa agevolabile, è disposto che:
- il termine di sostenimento delle spese per le quali è possibile fruire di tale maggiorazione è prorogato al 30.6.2022;
- l’ambito di applicazione è ampliato ai “comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza”.
Si rammenta che tale beneficio è alternativo al contributo previsto per la ricostruzione.
Inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 4-quater all’art. 119, è disposto che nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dall’1.4.2009 nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza:
- la nuova detrazione del 110% prevista per gli interventi di miglioramento del rischio sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, DL n. 63/2013;
- la detrazione IRPEF di cui all’art. 15, comma 1, lett. f-bis), TUIR nella maggior misura del 90%, spettante per i premi versati per l’assicurazione avente ad oggetto il rischio di eventi calamitosi;
spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
PUBBLICITÀ FRUIZIONE DETRAZIONE DEL 110%
È prevista l’indicazione, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.
SCONTO IN FATTURA/CESSIONE CREDITO
Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura/cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, è disposto che tale opzione è esercitabile anche con riferimento alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2022 per gli interventi di cui al citato art. 119.
POLIZZA ASSICURATIVA PER RILASCIO ATTESTAZIONI/ASSEVERAZIONI
Con riferimento all’obbligo, in capo ai tecnici abilitati, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni, è previsto che tale obbligo si considera rispettato qualora i soggetti in esame abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale ai sensi dell’art. 5, DPR n. 137/2012, purché questa:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore ad euro 500.000, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca se in operatività di “claims made”, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione dell’attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia delle asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
In alternativa il professionista può optare per una polizza assicurativa dedicata alle attestazioni/asseverazioni in esame con un massimale adeguato al relativo numero e agli importi degli interventi oggetto di attestazione/asseverazione e, comunque, non inferiore ad euro 500.000, senza interferenze con la polizza della responsabilità civile.
DELIBERE CONDOMINIALI
Con riferimento alla delibera condominiale avente ad oggetto:
- l’approvazione dell’esecuzione dei lavori agevolati in esame;
- gli eventuali finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli stessi;
- l’opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito;
è disposto che la stessa è valida se approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio.
Con le medesime modalità (maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio) può essere approvata anche la delibera avente ad oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.