Super Sisma bonus acquisti - precisazioni Agenzia delle Entrate

L’Agenzia dell’Entrate conferma la possibilità di fruire del SuperSismabonus al 110% per gli acquisti di abitazioni demolite e ricostruite in chiave antisismica, effettuati sino al prossimo 31 dicembre 2022 se, al 30 giugno 2022, sono state emesse fatture di acconto nelle quali è indicato lo “sconto” praticato dall’impresa cedente.

Suggerimento n. 714/98 del 20 dicembre 2022


Con Risoluzione n.77/E del 15 dicembre 2022, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla detrazione del 110% per l’acquisto di case di abitazione demolite e ricostruite con miglioramento sismico.

Si ricorda che è consentito fruire del bonus nella misura massima pari al 110% per i rogiti notarili stipulati sino al 31 dicembre 2022 (anziché entro il 30 giugno 2022), al ricorrere di una serie di stringenti condizioni, le quali impongono che, alla data del 30 giugno 2022 (vedi ns. suggerimento n. 462/54 del 30 giugno 2022):

  • risulti sottoscritto e registrato un contratto preliminare di vendita;
  • siano stati versati acconti, con “sconto in fattura” e sia stato maturato il relativo credito;
  • sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, con ottenimento del collaudo e dell’attestazione del collaudatore statico sulla riduzione del rischio sismico dell’immobile;
  • che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4 (categoria provvisoria, nella quale sono censiti i fabbricati in corso di ristrutturazione).

Nello specifico, non risultava chiaro in quale momento il credito d’imposta derivante dallo “sconto in fattura” si considerasse maturato, anche alla luce del dettato normativo piuttosto impreciso che, nel fissare tale condizione, riferisce anche la maturazione del credito d’imposta in capo al beneficiario originario della detrazione anziché al fornitore che pratica lo sconto (nel caso di specie l’impresa venditrice).

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’applicazione del “principio di cassa” come momento di maturazione del credito d’imposta che, nel caso di “sconto in fattura”, coincide con la data di emissione della fattura stessa, in luogo della data di effettuazione del pagamento.

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria precisa che è possibile fruire del Superbonus anche nel caso di acquisto di “case antisismiche” entro il 31 dicembre 2022 qualora, nel rispetto di ogni altra condizione, entro il “30 giugno 2022”, sia stata emessa la fattura relativa al pagamento di acconti, a seguito della stipula del preliminare di acquisto, nella quale venga espressamente indicato che lo “sconto in fattura” è praticato dall’impresa venditrice in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 D.L. 34/2020.

Infine, circa l’ulteriore condizione dell’accatastamento dell’immobile al 30 giugno 2022 almeno in categoria F/4, è chiarito che tale requisito consente l’applicazione della disposizione in commento anche nell’ipotesi in cui l’immobile, alla stessa data, fosse stato ancora in categoria catastale F/4 (“unità in corso di definizione”), nella quale sono classificati i fabbricati, ancorché per lo più completati, ancora senza destinazione d’uso e consistenza definite.

Resta inteso che, ai fini dell’applicazione del bonus, è comunque necessario che l’unità immobiliare acquistata rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).


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