Sostituite le prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione all’Albo NGA

Il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la pubblicazione della Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022, ha ritenuto necessario aggiornare le “prescrizioni” riportate nelle autorizzazioni di iscrizione all’Albo N.G.A. sin d’ora rilasciate (cioè emesse e notificate prima del 15 marzo 2022) integrandole con tutte le norme attualmente in vigore.

Suggerimento n. 113/38 del 15 febbraio 2022


Segnaliamo alle imprese associate che il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022 (vedi allegato) avente per oggetto “Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo”.

In pratica, è stata data attuazione a quanto prevede l’articolo 9-bis della Deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013 (come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016) che stabilisce che i provvedimenti di iscrizione, di variazione e di rinnovo dell’iscrizione, siano acquisiti elettronicamente dall’impresa mediante l’area riservata del portale dell’Albo.

Pertanto, il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ritenuto necessario aggiornare le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione sin d’ora rilasciati cioè emessi e notificati prima del 15 marzo 2022 integrandoli con tutte le norme attualmente in vigore.

 Ne consegue che l’adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione all’Albo NGA in corso di validità sarà regolamentato secondo la seguente tabella ovvero in funzione di ogni singola categoria di iscrizione all’Albo e relativo allegato di riferimento che sostituisce le precedenti prescrizioni.

Di seguito i vari allegati suddivisi per categoria d’iscrizione all’Albo N.G.A.:

  • le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato A;
  • le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato B;
  • le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell’EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato C;
  • le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato D;
  • le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato E;
  • le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 9 (bonifica siti) sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato F;
  • le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 10 (bonifica amianto) sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato G

    le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-bis (trasporto dei propri rifiuti) sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato H

    -    le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato I;

    -    le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato L;

    -    le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell’ allegato M

    -    le prescrizioni riportate nei provvedimenti d’iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato N.

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    • Ai fini del conseguente adeguamento alle “nuove prescrizioni” le imprese devono solo limitarsi a stampare e conservare l’allegato “nuove prescrizioni” alla loro attuale autorizzazione di iscrizione all’Albo N.G.A..

      La nuova Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022 entrerà in vigore il 15 marzo p.v. e sarà trasmessa da parte del Comitato Albo N.G.A. a tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

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Referenti

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Tags: Rifiuti