Sospensione attività di accertamento e riscossione

Prevista una mini-sospensione dell’attività di accertamento e riscossione, con estensione delle misure già previste dai Decreti "Cura Italia" e "Rilancio".

Suggerimento n. 61/12 del 19 gennaio 2021


Il Decreto Legge del 15 gennaio 2021 n. 3 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.  11 del 15 gennaio 2021), ha esteso ulteriormente l’arco temporale degli interventi adottati in materia di riscossione coattiva dal Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e dal successivo Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).

In particolare, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 (non più al 31 dicembre 2020), derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 28 febbraio 2021.

E’ inoltre prorogata fino al 31 gennaio 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'Agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. 

Restano validi, tuttavia, gli atti e i provvedimenti adottati dai funzionari nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del Decreto (15 gennaio 2021) e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme già corrisposti e accreditati all’Agente della Riscossione.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.