Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano: Accertamento di Compatibilità Paesaggistica
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano ha fornito importanti indicazioni a valle delle novità introdotte dal c.d. “Salva Casa”.
Suggerimento n. 533/71 del 5 dicembre 2024
La Legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105 ha semplificato l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria (Suggerimento n. 382/50 del 2 agosto 2024).
In particolare, l’introduzione del nuovo art. 36-bis al D.P.R. n. 380/2001 coordina tale procedimento di conformità edilizia con quello di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del Codice dei Beni Culturali.
In applicazione del citato articolato, la Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano, con nota del 18 settembre 2024, ha confermato, laddove possibile, l’avvalimento dell’istituto del silenzio assenso per le richieste di accertamento di compatibilità paesaggistica presentate a partire dal 28 luglio 2024 (data di entrata in vigore del “Salva Casa”).
Pertanto, decorsi infruttuosamente i previsti 90 giorni dal ricevimento della richiesta di parere da parte della Soprintendenza, la compatibilità paesaggistica sarà ritenuta accertata, consentendo agli Enti preposti al rilascio del titolo la conclusione del procedimento.
Si ricorda, infatti, che l’art. 17-bis della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge di Conversione 120/2020 (cd Decreto Semplificazioni) aveva già formalizzato l’istituto del silenzio assenso sulle richieste di parere obbligatorio e vincolante in merito alle Autorizzazioni Paesaggistiche (ordinarie e semplificate) da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali.
Giova però ricordare che tale istituto è stato formalizzato solamente nell’ambito di procedimenti amministrativi cd “orizzontali”, ovvero laddove è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta da parte di più Amministrazioni coinvolte nella fase decisoria.
Pertanto, il mancato responso da parte della Soprintendenza nei tempi previsti non può impedire la corretta conclusione del procedimento da parte del Comune (che - si ricorda - è il titolare del procedimento). In questo caso l’Amministrazione dovrà agire in maniera autonoma valutando in concreto anche gli aspetti di tutela paesaggistica.
Nell’ambito dei procedimenti amministrativi nei quali è richiesto l’espressione vincolante da parte della Soprintendenza, infatti, ogni eventuale parere espresso oltre i limiti di legge non inficia l’efficacia del parere stesso, ma ne invalida solamente la funzione vincolante a seguito della quale l’Amministrazione titolare conclude il procedimento.