Smaltimento amianto in ambito regionale

I rifiuti contenenti amianto dovranno essere smaltiti nell’ambito regionale. L’ha previsto il legislatore con la legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

Suggerimento n. 564/160 del 8 settembre 2021


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 537/148 del 3 agosto 2021 per segnalare che la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha modificato l’articolo 35 del citato D.L. n. 77/2021, che riguarda le c.d. “Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare”.

Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti, migliorare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e soprattutto promuovere l’attività di recupero dei rifiuti sono state apportate diverse modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fra le quali ora vi segnaliamo l’obbligo per le Regioni di:

  • monitorare i flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione;
  • prevedere, per i rifiuti contenenti amianto, il loro smaltimento nell’ambito

Il legislatore ora dispone che le Regioni devono obbligatoriamente predisporre e adottare i loro Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti (PRGR) che contengano anche quanto indicato al comma 3 del citato art. 199 dalla lettera a) alla nuova lettera “r-quater”.

In pratica, le nuove disposizioni nazionali contenute nella lettera “r-quater” obbligano le Regioni a prevedere nei loro Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti sia l’analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione sia idonee modalità di gestione e smaltimento a livello regionale dei rifiuti contenenti amianto.

Lo scopo di prevedere lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto a livello regionale è quello di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all’eventuale abbandono incontrollato di tali rifiuti.

Ci auguriamo ora che detta disposizione nazionale trovi, quanto prima, una reale attuazione anche a livello di Regione Lombardia tramite procedure amministrative/autorizzative chiare, univoche, semplificate e con tempi amministrativi/autorizzativi certi (tramite procedure e deroghe nell’ambito degli impianti con finalità di pubblica utilità) al fine di risolvere il fenomeno, che perpetuata da diversi anni, della c.d. migrazione dei rifiuti di amianto all’estero.

I riferimenti di legge delle citate nuove disposizioni sono i seguenti:

  • Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
  • Comma 3–ter dell’art. 35 del D.L. n. 77/2021 che ha modificato l’articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 inserendo la nuova lettera “r-quater”.

Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto in ambito regionale risolverebbe definitivamente anche i problemi dei notevoli incrementi dei costi di smaltimento di detti rifiuti pericolosi e anche le criticità degli impatti ambientali negativi legati alle emissioni in atmosfera dei gas di scarico dei trasporti.

 

 


Referenti

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Tags: Rifiuti