Sismabonus e cumulabilità con altre detrazioni: chiarimenti Agenzia Entrate

Il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione per interventi antisismici deve ripartire la stessa in cinque rate annuali anziché in dieci; gli interventi di categoria superiore assorbono quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati: questi i principali chiarimenti.

Suggerimento n.525/69 del 17 novembre 2017


L’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello n.954-1191/2017, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di sismabonus ed eventuale cumulabilità delle detrazioni fiscali.

Nell’interpello in esame, gli uffici finanziari hanno in primo luogo ricostruito la disciplina del sismabonus ricordando che il beneficio consiste in una detrazione Irpef/Ires delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, con un limite di spesa pari ad euro 96.000, per gli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone 1, 2 e 3), da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo.

La percentuale della detrazione è pari al:

  • 50% per gli interventi antisismici eseguiti sulle parti strutturali che non conseguano miglioramenti nella classe sismica;
  • 70% se l’intervento riduce il rischio sismico di una classe;
  • 80% se l’intervento riduce il rischio sismico di due classi.

Se l’intervento è eseguito sulle parti comuni condominiali la detrazione è aumentata al:

  • 75% se l’intervento prevede una riduzione del rischio sismico di una classe;
  • 85% se l’intervento prevede una riduzione del rischio sismico di due classi.

Dopo aver ricordato la disciplina attualmente in vigore, l’Agenzia delle Entrate ha risposto analiticamente ad alcuni quesiti in materia posti dal contribuente istante, che si riportano di seguito.

Lavori di manutenzione e sismabonus

Nelle ipotesi di interventi “incisivi” (ad esempio di ristrutturazione edilizia, sismabonus), sono parimenti agevolabili le spese sostenute per lavori “minori” (ad esempio manutenzione ordinaria), laddove realizzati contestualmente e strettamente necessari al completamento dell’intervento nel suo complesso.

Calcolo limite di spesa

Il limite di spesa agevolabile, attualmente pari ad euro 96.000, in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di risparmio energetico (per i quali si intende fruire della detrazione del 50% anziché del 65%) è unico in quanto riferito all’immobile.

In merito, è precisato che gli interventi antisismici, per i quali è possibile beneficiare della disciplina più favorevole del sismabonus (con soglie più elevate e ripartizione delle spese in cinque periodi di imposta) non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto il dettato normativo non lo permette: anche se trattasi di interventi diversi (manutenzione e messa in sicurezza) che insistono sullo stesso immobile, possono essere ricompresi in un unico progetto, in virtù del principio che l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati.

Diversamente, i lavori di riqualificazione energetica, per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, hanno un diverso limite di spesa (che varia in funzione della tipologia di intervento effettuato) e, pertanto, sarà un plafond autonomo rispetto a quello previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sismabonus.

Nell’ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione, occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni precedenti. Questo vincolo non si applica se in anni successivi sono effettuati interventi autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente, ossia non consistano in una mera prosecuzione degli interventi iniziati in anni precedenti.

Ripartizione delle spese

Il contribuente che intende usufruire della detrazione fiscale del 70% (o dell’80%) dovrà necessariamente ripartire il beneficio in cinque anni e non in dieci anni.

In alternativa, per gli interventi antisismici, il contribuente potrà beneficiare della detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione edilizia su abitazioni, nella misura del 50% delle spese sostenute, entro il limite di spesa pari a 96.000 euro, da ripartire in dieci anni.


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