"Sismabonus Acquisti" e permuta

Possibile fruire della detrazione per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche anche in caso di acquisto dell’immobile tramite permuta. Inoltre, anche in questa ipotesi, i beneficiari della detrazione hanno facoltà di optare per la cessione del credito.

Suggerimento n.428/58 del 3 settembre 2019


Con Risposta ad Interpello n. 354 del 29 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema dell’applicabilità dell’agevolazione c.d. “Sismabonus Acquisti” in caso di acquisto di unità immobiliare tramite permuta.

Come è noto il “Sismabonus Acquisti” consente ai soggetti che acquistano unità immobiliari situate nei Comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, di fruire di una detrazione pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita, con limite di spesa pari ad euro 96.000, da suddividere in cinque anni. Per essere agevolata l’unità immobiliare deve essere ceduta dalla stessa impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare che ha eseguito l’intervento, entro diciotto mesi dal termine dei lavori e comunque entro il 31 dicembre 2021.

In merito, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta sopra citata, partendo dal presupposto che la disciplina della permuta coincide con quella della vendita, ha ammesso la possibilità per gli acquirenti di fruire della detrazione di imposta ancorché l’acquisizione dell’immobile demolito e ricostruito avvenga tramite il contratto di permuta con la “vecchia” unità immobiliare. Inoltre il beneficiario dell’agevolazione ha anche la possibilità di optare per la cessione della detrazione sotto forma di credito di imposta alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri “soggetti privati”, collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Al riguardo, gli uffici finanziari hanno ribadito che gli altri “soggetti privati”, diversi dai fornitori,  devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, mentre non è possibile ravvisare il collegamento nel mero rapporto di parentela tra il soggetto che ha sostenuto la spesa ed il cessionario.


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