Sismabonus acquisti

Gli acquirenti delle unità immobiliari possono beneficiare della detrazione purché il rogito notarile sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Suggerimento n. 845/115 del 4 novembre 2020


Come è noto, il “Sismabonus acquisti” è una detrazione riconosciuta agli acquirenti di unità immobiliari oggetto di interventi edilizi “antisismici” effettuati, tramite demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica ove consentite, da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, all’alienazione dell'immobile.

L'agevolazione, che rientra nell’ambito applicativo del Sismabonus, è in vigore dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, salvo eventuali proroghe.

La questione sottoposta all’analisi dell’Amministrazione finanziaria riguarda la possibilità, per l’acquirente, di fruire del “Sismabonus acquisti” sull’unità immobiliare ricostruita entro il 31 dicembre 2021, il cui rogito notarile viene stipulato successivamente e quindi oltre il termine di vigenza dell’agevolazione.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta sopra citata, chiarisce che per godere del “Sismabonus acquisti” entro il 31 dicembre 2021, oltre ad essere terminati i lavori, deve necessariamente essere stipulato anche il rogito notarile.

Inoltre, nella Risposta sopra citata, l’Amministrazione finanziaria ha fornito altri chiarimenti di seguito riportati:

  • il “Sismabonus acquisti” è riconosciuto anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano la variazione;
  • nel caso di acquisto, unitamente all'immobile anche di pertinenze (nel caso di specie un box auto) il limite massimo di spesa (euro 96.000) è unico;
  • l’acquirente di immobili antisismici può anche accedere alla detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di intervento (cd. "bonus mobili");
  • anche le società immobiliari possono fruire del “Sismabonus acquisti” per l’acquisto di unità immobiliari che sono oggetto dell’attività esercitata. A tal riguardo viene richiamata la RM 34/E del 2020 che ha definitivamente chiarito che si considerano agevolabili con Eco e Sismabonus anche "gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione". Va sottolineato, tuttavia, che le imprese fruiscono di tali agevolazioni nella misura ordinaria e non nella misura potenziata del 110% prevista dall’art.119 del DL 34/2020 (cd. Rilancio).

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.