Silice cristallina respirabile tra gli agenti cancerogeni o mutageni: pubblicato il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 che modifica il TU Sicurezza
Il D.Lgs. n. 44/2020 recepisce le nuove norme comunitarie sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni ed aggiorna alcuni importanti allegati del D.Lgs n. 81/2008.
Suggerimento n. 484/125 del 15 giugno 2020
È stato pubblicato, sulla GU n.145 del 9 giugno scorso, il decreto legislativo 1 giugno 2020, n. 44 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”.
Il provvedimento entrerà in vigore il 24 giugno 2020.
Valori limite di esposizione
L'Allegato XLIII del D.Lgs. n. 81/2008 (valori limite di esposizione professionale) è stato aggiornato. Le imprese che utilizzano le sostanze elencate devono prestare attenzione ai valori limite (misurati in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore), ad esempio:
- polvere di silice cristallina respirabile: 0,1 mg/m3.
Modifiche alla sorveglianza sanitaria
Il D.Lgs. n. 44/2020 modifica anche l'art. 242 del D.Lgs. n. 81/2020 e prevede che il medico competente fornisca ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnali la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato.
Il medico competente deve anche fornire al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base del suo stato di salute e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Per quanto riguarda la silice, pertanto, dal 24 giugno, le imprese edili che effettuano lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da demolizioni, operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., si troveranno a dover modificare il documento di valutazione dei rischi, nel paragrafo dedicato agli agenti cancerogeni, nonché la formazione e l’informazione dei lavoratori e l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione.
Il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dell’esposizione all’agente, tenendo conto delle lavorazioni, della durata, della frequenza, dei quantitativi, della concentrazione, dovrà mettere in atto le adeguate misure preventive e protettive e provvedere, inoltre:
- ad adottare, laddove tecnicamente possibile, un sistema chiuso;
- a ridurre il livello di esposizione al più basso possibile, laddove non tecnicamente possibile l’adozione di un sistema chiuso;
- a fornire DPI adeguati;
- ad assicurare le misure tecniche, organizzative e procedurali previste dalla norma (articolo 237 del D.Lgs. n. 81/2008);
- a fornire servizi igienici appropriati ed adeguati;
- a fornire idonei indumenti protettivi da riporre separati dagli abiti civili;
- a predisporre luoghi per stoccaggio dei dispositivi di protezione individuale;
- a fornire formazione ed informazione;
- a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
- a compilare il registro di esposizione (on line tramite portale dell’INAIL).