Semplificazione installazione colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

L’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera. Lo dispone l’art. 32 ter del D.L. n. 77/2021 così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

Suggerimento n. 569/162 del 9 settembre 2021


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 776 del 2020 per segnalare che la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Legge 29 luglio 2021, n. 108), ha introdotto il nuovo art. 32 - ter che prevede modifiche all’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), in merito all’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico.

In pratica l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera.

Sempre ai fini della semplificazione dei procedimenti per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada l’istanza per l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica competente.

Le procedure sono però soggette all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che effettua la valutazione, come previsto dall’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica. Il termine per il rilascio di detta autorizzazione è fissato in 30 giorni.

Segnaliamo che attualmente, a seguito delle numerose richieste di occupazione di suolo pubblico (in particolare in virtù delle opere finalizzate all’ottenimento del superbonus 110%), il termine dei trenta giorni rischia di rimane disatteso, dato l’elevato numero di richieste di competenza dei medesimi uffici.

In ogni caso, detta autorizzazione ha una durata minima di dieci anni, nonché un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.
Tags: Rifiuti