Semplificazione della procedura per l'autorizzazione paesaggistica
È vigente dal 6 aprile scorso il decreto che contiene le norme di semplificazione per gli interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico.
Importante | Suggerimento n.214/41 del 18 aprile 2017
Il processo di semplificazione amministrativa, iniziato con la nuova disciplina in tema di Conferenza dei Servizi e di titoli abilitativi edilizi, prosegue con l’entrata in vigore il 6 aprile 2017 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2017, n. 58.
Il D.P.R. 31/2017 sostituisce il regolamento sull’autorizzazione paesaggistica semplificata del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139, semplificando gli interventi sugli immobili soggetti a vincolo paesaggistico.
Le novità introdotte dal decreto comprendono:
- l’individuazione delle opere escluse dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
- la definizione degli interventi da considerarsi di lieve entità e quindi soggetti alla procedura paesaggistica semplificata;
- un procedimento più celere e semplificato per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
OPERE ESCLUSE DAL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Le opere escluse dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono definite nell’allegato A del decreto e, limitatamente alle categorie di maggiore interesse per il settore delle imprese di costruzioni, sono riportate nell’elenco “opere in aree vincolate escluse dall’autorizzazione paesaggistica”, allegato al presente suggerimento.
OPERE DI LIEVE ENTITA' SOGGETTE ALLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
Le opere di lieve entità soggette alla procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata sono individuate nell’allegato B del decreto e, limitatamente alle categorie di maggior interesse per il settore delle imprese di costruzioni, sono riportate nell’elenco “opere di lieve entità soggette a procedimento autorizzatorio semplificato”, allegato al presente suggerimento.
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
La procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica si applica ad alcuni interventi di lieve entità su immobili vincolati, individuati nell’allegato B del decreto e si conclude nel termine tassativo di 60 giorni dal ricevimento della domanda e della documentazione da parte dello Sportello Unico dell’Edilizia.
Qualora per l’intervento edilizio sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica semplificata e il titolo edilizio senza atti di assenso, lo Sportello Unico dell’Edilizia provvede a trasmettere la documentazione alla Regione o all’ufficio comunale che cura l’istruttoria paesaggistica, che:
- verifica che l’intervento non sia esonerato dal rilascio autorizzazione paesaggistica o non sia soggetto a procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica;
- valuta la conformità dell’intervento alle previsioni di vincolo o del piano paesaggistico o, in mancanza, della compatibilità con i valori paesaggistici di riferimento del contesto.
In caso di valutazione positiva della Regione o del Comune, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, avviene la trasmissione per via telematica della proposta di accoglimento e degli altri atti alla Soprintendenza, che deve esprimere il proprio parere vincolante entro i successivi 20 giorni.
In relazione all’esito dell’esame da parte della Soprintendenza, si presentano i seguenti casi:
- in caso di parere positivo, la Regione o il Comune delegato adotta l’autorizzazione paesaggistica entro 10 giorni;
- in caso di parere negativo, il Soprintendente comunica all’interessato entro i 10 giorni successivi i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e le modifiche da apportare;
- in caso di assenza del parere della Soprintendenza nel termine di 20 giorni, si applica l’istituto del silenzio-assenso tra Pubbliche Amministrazioni, che matura decorsi 30 giorni dal ricevimento della documentazione (di cui all’art. 17 bis della legge 241/1990) e la Regione o il Comune delegato provvede al rilascio del provvedimento.
In caso di valutazione negativa della Regione o del Comune, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, avviene la comunicazione all’interessato dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda e delle modifiche da apportare al progetto.
Nel caso in cui l’intervento richieda, oltre all’autorizzazione paesaggistica semplificata e il titolo edilizio, anche uno o più atti di assenso, lo Sportello Unico dell’Edilizia convoca la Conferenza dei Servizi. In tal caso, i termini assegnati alla Regione, al Comune e alla Soprintendenza per pronunciarsi nell’ambito della Conferenza di Servizi sono dimezzati.
EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
L’autorizzazione paesaggistica semplificata, in base all’art. 146, comma 4 D.Lgs. 42/2004, a cui rimanda il D.P.R. 31/2017, “è efficace per un periodo di cinque anni, decorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento”.
RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE CON PROCEDURA SEMPLIFICATA
Il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, rilasciate anche in via ordinaria, che in precedenza era sottoposto a procedura ordinaria, è soggetto a procedura semplificata, a condizione che:
- l’autorizzazione non sia scaduta da più di un anno e riguardi interventi in tutto o in parte non eseguiti;
- il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;
- all’atto di rinnovo non siano richieste variazioni progettuali che comportano interventi di non lieve entità.
IMMOBILI SOTTOPOSTI A DOPPIA TUTELA
Qualora gli interventi riguardino immobili soggetti sia a vincolo paesaggistico che culturale (storico, artistico e archeologico), l’interessato presenta un’unica istanza relativa sia all’autorizzazione paesaggistica semplificata, sia all’autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004 e la Soprintendenza rilascia un provvedimento unico a contenuto plurimo.