Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta – modello 770

Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, è stata introdotta una modalità alternativa alla presentazione del modello 770, che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

Suggerimento n. 138/22 del 7 marzo 2025


Ai fini della semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta (modello 770) l’Agenzia delle entrate con il Provvedimento del direttore del 31 gennaio 2025, ha definito la procedura semplificata per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti d’imposta, prevista dall’articolo 16 del Dlgs n. 1/2024.

La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede quindi che, i sostituti d’imposta, comunichino specifici dati individuati dal presente Provvedimento, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24.

Possono usufruire della procedura semplificata i sostituti d’imposta che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, diretti a titolari di redditi di lavoro dipendente o autonomo o a questi assimilati;
  • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
  • effettuano il versamento delle somme interessate tramite modello F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia;
  • al 31 dicembre dell'anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.

La nuova procedura si applica alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, identificati dai relativi codici tributo elencati nell’allegato 1 al Provvedimento.

In alternativa alla presentazione del 770, è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la Regione o il Comune a cui si riferiscono;
  • la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al presente Provvedimento

Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, occorre anche indicare:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
  • il codice IBAN del proprio conto autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

La nuova procedura è operativa dal 6 febbraio 2025. Le deleghe di pagamento possono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dal sostituto d’imposta, oppure tramite un intermediario abilitato.

Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente provvedimento possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24 - entro le ordinarie scadenze - e poi trasmettere i dati di cui all’allegato 4 al presente Provvedimento entro il 30 aprile 2025.

I dati aggiuntivi da comunicare con l’F24 sono contenuti nel nuovo modello “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (allegato 4).

Il Provvedimento e i relativi allegati sono disponibili al seguente link.

 


Referenti

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