Seconda legge regionale ordinamentale – disposizioni ambientali
La L.R. n. 20/2024 “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024” ha introdotto alcune modifiche di disposizioni normative regionali. In materia ambientale sono state inserite modifiche in tema di efficienza energetica degli edifici, attività di cava, realizzazione di discariche e gestione dei rifiuti.
Suggerimento n. 45/14 del 20 gennaio 2025
Informiamo le imprese che è stata pubblicata la L.R. 6 dicembre 2024 n. 20, recante “Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024” (sul BURL n. 50 del 10 dicembre 2024, vedi allegato).
Di seguito si riportano i principali contenuti in materia ambientale di interesse per il settore.
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI: MODIFICHE ALLA L.R. 24/2006
In tema di impianti termici e rendimento energetico nel settore civile, l’articolo 21 della nuova Legge ordinamentale dispone alcune modifiche all’art. 9 della L.R. n. 24/2006 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente).
Le modifiche introdotte hanno l’obiettivo di creare la cornice normativa per dare la possibilità a Regione Lombardia di iniziare a dare attuazione alla Direttiva europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).
In particolare:
- vengono stralciate dalla norma le indicazioni, ormai superate, della normativa europea e nazionale;
- alla Giunta regionale viene attribuito il potere di disporre anche in materia di limitazione del consumo energetico, delle emissioni di gas a effetto serra e di sostanze inquinanti per l’atmosfera, oltre alle altre attribuzioni già in essere;
- la Giunta regionale, inoltre, potrà disporre in materia di promozione dell’innovazione e di diffusione di sistemi impiantistici automatizzati, nonché di materiali e sistemi costruttivi che consentano di ridurre l’impatto ambientale degli edifici e la loro decarbonizzazione, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento, diversificando l’intensità del sostegno in relazione alla quantità di gas a effetto serra emessi;
- viene attribuito alla Giunta regionale il potere di fornire indirizzi per la climatizzazione degli edifici, in base alle caratteristiche territoriali, finalizzati ad ottimizzare l’efficienza energetica e a ridurre le emissioni di gas climalteranti e inquinanti.
ATTIVITÀ DI CAVA: MODIFICHE ALLA L.R 20/2021
In tema di disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava, l’art. 19 della Legge ordinamentale interviene sulla L.R. 20/2021 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati) con alcune modifiche agli artt. 20, 25 e 26.
Gli interventi di modifica dell’art. 25 (riguardante sanzioni amministrative per interventi estrattivi di cava), con conseguente adeguamento dei rinvii interni a tale articolo contenuti negli articoli 20, comma 5 (cave di riserva per opere pubbliche non previste nei PAE) e 26, comma 1 (vigilanza e applicazione delle sanzioni in capo ai comuni), hanno lo scopo di dettagliare e sanzionare le condotte illecite in materia di coltivazione di cava, di asportazione o commercializzazione di materiale di cava nonché di pagamento degli oneri di escavazione.
Nello specifico, l’intervento di modifica dei commi 1 e 2 dell’art. 25 vigente risponde alla necessità di individuare in modo più puntuale gli illeciti amministrativi legati all’attività di coltivazione dei minerali di cava. La Regione Lombardia intende differenziare le condotte (e modularne il trattamento sanzionatorio) di escavazione abusiva compiuta in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo o concessorio da quelle inerenti all’escavazione difforme alle precise delimitazioni spaziali prescritte nelle autorizzazioni e concessioni all’interno dell’area di scavo.
In particolare, è emersa l’esigenza di chiarire quali siano gli specifici regimi sanzionatori da applicare in base alla gravità delle condotte, così da semplificare l’attività dei soggetti investiti delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie, nonché quella degli operatori del settore.
Si evidenzia soprattutto quanto previsto dal nuovo comma 6-bis: “In caso di mancato pagamento delle tariffe di cui all’art. 18 per l’estrazione di materiali litoidi di risulta destinati alla commercializzazione o utilizzati in sostituzione di materiale di cava esternamente al cantiere o al fondo, di cui all’art. 2, comma 3, lettera a), per quantitativi superiori a quelli indicati dallo stesso art. 2, comma 3, lettera a), si applica la sanzione prevista dal primo periodo del comma 3 del presente articolo”.
Ciò significa che al soggetto che asporterà e commercializzerà materiali di risulta per quantitativi superiori a 15.000 mc di materiali litoidi o 500 mc di pietre ornamentali, derivanti da escavazioni per attività di cantiere o agricole, verrà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 € e non superiore a 50.000 €, fermo restando anche il pagamento della tariffa dovuta (secondo quanto già prevedeva la L.R. 14/1998).
REALIZZAZIONE DI DISCARICHE: MODIFICHE ALLA L.R. 12/2007
Con l’art. 22 della Legge ordinamentale vengono apportate due modifiche alla L.R. 12/2007 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche poste a meno di 10 km dal confine regionale.
La prima, modifica il comma 7-bis dell’art. 8 e prevede la proroga del termine di sospensione dei procedimenti dal 31 marzo al 30 settembre 2025. Tale proroga è stata inserita per consentire il completamento della revisione del PRGR (Piano Regionale Gestione dei Rifiuti) per quanto riguarda la revisione dei criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e assicurare che l’istruttoria dei procedimenti in corso possa tenere conto delle valutazioni che emergeranno in tale sede.
Con la seconda modifica, che prevede l’inserimento del comma 7-bis-1 sempre all’art. 8, si interviene, invece, escludendo dal campo di applicazione della sospensione quei procedimenti autorizzativi in corso, riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche i cui progetti prevedono anche la bonifica del sito di conferimento.
Tale previsione risponde alla scelta, prioritaria per la Regione Lombardia, di favorire quanto più possibile i processi di bonifica sul territorio regionale.
FUNZIONI AMMINISTRATIVE NELLA GESTIONE DEI RIIFUTI: MODIFICHE ALLA L.R. 26/2003
Tramite l’art. 23 della Legge ordinamentale, viene introdotto un nuovo articolo 16- bis alla L.R. 26/2003 (Disciplina dei sevizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) che intende specificare il ruolo della Regione rispetto alle funzioni amministrative trasferite alle province e alla Città metropolitana di Milano in materia di rifiuti valorizzando i principi di unitarietà dell’ordinamento, di adeguatezza e di leale collaborazione interistituzionale.
Pertanto, al fine di assicurare che le competenze trasferite vengano esercitate nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la nuova norma intende disciplinare i poteri di indirizzo, coordinamento, controllo e sostitutivi della Regione in quanto ente conferente di tali funzioni amministrative.