"Sconto" in fattura - cessione del "Sisma bonus acquisti" e del bonus 50% per impiego fonti rinnovabili: modalità attuative
Diventa operativo lo “sconto” in fattura per gli interventi di Ecobonus e Sismabonus. Disciplinate inoltre le modalità di cessione del credito per “Sismabonus Acquisti” e per interventi a risparmio energetico con impiego di fonti rinnovabili.
Suggerimento n.421/56 del 30 agosto 2019
Come è noto (vedi ns. suggerimento n. 336/49 del 3 luglio 2019) il c.d. “Decreto Crescita”, in tema di detrazioni di imposta, ha previsto le seguenti misure:
- possibilità per il soggetto avente diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di optare, in luogo dell’utilizzo della detrazione stessa in dichiarazione dei redditi ed alla cessione del credito, per uno “sconto” corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori;
- estensione anche alle zone sismiche 2 e 3, dell’agevolazione per l’acquisto di immobili antisismici (c.d. “Sismabonus Acquisti”), fino ad ora applicabile solo per la zona sismica 1, con possibilità per il beneficiario di cedere la detrazione sotto forma di credito di imposta;
- cessione del credito anche per opere finalizzate al conseguimento di risparmio energetico su fabbricati abitativi con installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili (detrazione pari al 50%), con possibilità per i beneficiari della detrazione di optare per la cessione del credito.
Con Provvedimento n. 660057 del 31 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dettato le modalità operative delle sopra citate disposizioni, che dovevano ancora trovare completa definizione.
Di seguito si fornisce una sintesi del contenuto del Provvedimento in relazione alle diverse fattispecie previste.
“SCONTO IN FATTURA” PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Adempimenti del beneficiario della detrazione
Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, il soggetto avente diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione di rischio sismico deve comunicare l’esercizio dell’opzione per lo “sconto” all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa che da diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione, che può essere effettuata a decorrere dal 16 ottobre 2019, deve contenere a pena di inammissibilità:
- la denominazione ed il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- la tipologia di intervento effettuato;
- l’importo complessivo della spesa sostenuta;
- l’anno di sostenimento della spesa;
- l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- la denominazione ed il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- la data in cui è esercitata l’opzione;
- l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello allegato al Provvedimento del 31 luglio c.a., contenente le informazioni di cui sopra. Il modello può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento di identità.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni condominiali la comunicazione dell’opzione per lo “sconto” è effettuata dall’Amministratore di Condominio, a decorrere dal 16 ottobre 2019 e comunque, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolata, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Ammontare dello “sconto”, pagamenti e fattura
Il contributo è pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle misure previste, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento.
In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascuno di essi.
Il soggetto che effettua l’opzione è tenuto ad effettuare il pagamento, per la parte non coperta dallo sconto, mediante apposito bonifico bancario o postale c.d. “parlante” dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Il fornitore che opera lo sconto deve fatturare interamente il corrispettivo contrattuale (ivi compreso l’importo dello sconto praticato), indicando in fattura l’ammontare dello sconto operato ai sensi dell’articolo 10 D.L. 34/2019, convertito nella Legge 98/2019.
Recupero del credito di imposta
L’impresa che effettua lo sconto deve:
- preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione ed attestare l’effettuazione dello sconto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- successivamente a tale conferma, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’esercizio dell’opzione da parte del beneficiario o dell’Amministratore di condominio in caso di lavori condominiali, potrà recuperare lo sconto attraverso un credito di imposta.
Il credito di imposta può, alternativamente, essere recuperato in compensazione in cinque quote annuali costanti nel modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure, mediante cessione a fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della cessione a Banche, intermediari finanziari e Pubbliche Amministrazioni.
Ulteriore cessione del credito di imposta
Come sopra accennato, in alternativa all’utilizzo in compensazione, l’impresa che pratica lo sconto può cedere il credito di imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli Istituti di credito, intermediari finanziari, nonché alle Pubbliche Amministrazioni.
La comunicazione della cessione avviene a cura del fornitore con le modalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il cessionario può utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24 dopo l’accettazione della cessione.
SISMA BONUS ACQUISTI – CESSIONE DEL CREDITO
I soggetti beneficiari del “Sismabonus Acquisti” possono cedere il corrispondente credito all’impresa che ha effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli Istituti di credito, intermediari finanziari, nonché alle Pubbliche Amministrazioni. Il soggetto beneficiario della detrazione è tenuto a comunicare la cessione all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello allegato al Provvedimento del 31 luglio c.a.. Il modello può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento di identità.
L’agenzia rende visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito di imposta che gli è stato attribuito e, nell’area riservata del cedente, le informazioni sull’accettazione del credito di imposta da parte del cessionario; il cessionario deve accettare il credito attribuitogli utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, potrà utilizzare il credito in compensazione in cinque quote annuali oppure cederlo ad un altro soggetto, purché collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, la comunicazione della cessione è effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019. Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione ovvero per la successiva cessione a decorrere dal 10 dicembre 2019.
INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO CON IMPIEGO FONTI RINNOVABILI - CESSIONE DEL CREDITO
I soggetti beneficiari della detrazione pari al 50% per interventi di risparmio energetico con impiego di fonti rinnovabili possono cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi per i quali è esclusa la facoltà di successiva cessione. E’ in ogni caso esclusa la cessione agli Istituti di credito, intermediari finanziari, nonché alle Pubbliche Amministrazioni.
A decorrere dal 16 ottobre 2019, il soggetto beneficiario della detrazione comunica la cessione all’Agenzia delle Entrate che deve essere effettuata, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello allegato al Provvedimento del 31 luglio c.a.. Il modello può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione, unitamente al relativo documento di identità.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali la comunicazione dovrà essere effettuata dall’Amministratore di Condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’agenzia rende visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito di imposta che gli è stato attribuito e, nell’area riservata del cedente, le informazioni sull’accettazione del credito di imposta da parte del cessionario; il cessionario deve accettare il credito attribuitogli utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, potrà utilizzare il credito in compensazione in dieci quote annuali oppure cederlo ad un altro soggetto, purché collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
CONTROLLI
Qualora sia accertata la mancata integrazione anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni di imposta, gli uffici finanziari provvedono al recupero dell’importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni, maggiorato di interessi e sanzioni.
Qualora sia accertata l’indebita fruizione anche parziale del credito di imposta da parte del fornitore o del cessionario, gli uffici finanziari provvedono al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.