Sanzioni ambientali: il D.L. n. 116/2025 è Legge
La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del Decreto n. 116/2025, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 8 agosto.
Suggerimento n.483/107 del 6 ottobre 2025
Informiamo le imprese associate che in data 1 ottobre 2025, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva, con modificazioni, il Decreto Legge 8 agosto 2025 n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonchè in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.
Di seguito le modifiche maggiormente rilevanti apportate in sede referente rispetto al testo approvato in prima battuta dal Governo:
- le pene previste nel testo originale dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/06 per chi effettua raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione sono state ridimensionate: da una pena esclusivamente detentiva compresa tra sei mesi e tre anni si passa all’arresto da tre mesi a un anno o all’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
- Con un emendamento è stato rivisto il comma 4 dell’art. 256 D.Lgs. n. 152/06 che ora punisce colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, con l’ammenda pecuniaria da 6.000 a 52.000 euro nei casi lievi e l’arresto fino a 3 anni per le condotte più gravi, sempre che non costituiscano un reato di ordine superiore, che non riguardino rifiuti pericolosi, che la loro gestione non a norma non abbia pregiudicato ambiente e salute umana e che non sia avvenuta in un sito contaminato.
- Viene eliminato dalla prima versione del nuovo art. 259-bis il passaggio che avrebbe esteso automaticamente ai titolari d’impresa la responsabilità dei delitti riconducibili all’impresa stessa per omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa. Resta, tuttavia, inalterata la previsione nella parte in cui stabilisce che le pene degli articoli 256, 256-bis e 259 del T.U.A. sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata.
Terminato, dunque, l’iter parlamentare di conversione del D.L. n. 116/2025, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Conversione e del relativo Testo Coordinato.