Ritenute negli appalti: pronta la certificazione di regolarità fiscale
Via libera al certificato di regolarità fiscale per gli appalti labour intensive.
Suggerimento n.72/14 del 7 febbraio 2020
Con Provvedimento del 6 febbraio 2020 n. 54730 l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificazione di regolarità fiscale, che assume grande importanza per tutti i soggetti coinvolti nella filiera degli appalti in quanto consente di chiedere la disapplicazione del complicato meccanismo di controllo sulle ritenute introdotto dall’articolo 4, D.L. 124/2019 (c.d. “Decreto Fiscale”).
Si ricorda infatti che gli adempimenti di cui al sopra citato articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la consegna della documentazione richiesta dalla norma, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Il certificato potrà essere richiesto presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore Provinciale. Per i soggetti “grandi contribuenti” il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni Regionali.
Il documento, che è esente da bollo e da altri tributi speciali, è messo a disposizione dagli uffici finanziari a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati dagli Agenti della Riscossione, procedendo, qualora ne ricorrano i presupposti, all’emissione di un nuovo certificato.