Ritenute in appalti e subappalti - Decorrenza e modalità di compilazione del modello F24: chiarimenti Agenzia delle Entrate
Applicazione dei nuovi adempimenti a partire dalle ritenute operate dal mese di gennaio 2020 per i versamenti da eseguire a febbraio, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020 e determinazione di un codice identificativo del committente da inserire nel modello F24: questi i principali chiarimenti.
Suggerimento n. 9/3 del 7 gennaio 2020
Come è noto, al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice: | |||
- | le deleghe di pagamento; | ||
- | l’elenco nominativo di tutti i lavoratori identificati mediante codice fiscale coinvolti nell’opera o nel servizio nel mese precedente con | ||
- | dettaglio delle ore prestate da ciascun lavoratore nell’esecuzione dell’opera o servizio; | ||
- | l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione; | ||
- | il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. | ||
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, ha chiarito che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata) vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).
Nella stessa risoluzione è anche precisato che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020, con relativi versamenti nel mese di febbraio, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
Inoltre con risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’impresa di effettuare i versamenti cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, ha istituito il codice identificativo “09” denominato “Committente”.
Nel modello F24: | |
- | nel campo “codice fiscale” deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice tenuta al versamento; |
- | nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere indicato il codice fiscale del committente e nel campo “codice identificativo” andrà riportato il codice 09. |
Si precisa he i modelli F24 compilati con il predetto codice identificativo sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento sia dal soggetto committente tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.