Ristrutturazioni edilizie: nuova guida dell'Agenzia delle Entrate e comunicazione all'Enea

L’Agenzia delle Entrate, a seguito della proroga e delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, ha aggiornato la Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”.

Importante | Suggerimento n.152/22 del 21 marzo 2018


La Guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie  si incentra sulla proroga dell’agevolazione, sempre nella misura del 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, entro il limite massimo di 96.000 euro.

La proroga per tutto il 2018 riguarda anche la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, sempre nel massimo di 96.000 euro) e la detrazione del 50% per l’acquisto o realizzazione di box pertinenti alle abitazioni (da effettuarsi sul costo di costruzione).

Tra le novità si segnalano:

  • in relazione ai soggetti beneficiari della detrazione per lavori di ristrutturazione delle singole unità abitative, viene precisato che dal 2018 le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, inclusi quelli per l’adozione di misure antisismiche, spettano anche agli Istituti autonomi per le case popolari, agli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • per quanto riguarda gli adempimenti necessari per fruire della detrazione per le ristrutturazioni edilizie si segnala il nuovo obbligo di trasmettere all’Enea le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

     Tale adempimento, sul quale si attendono indicazioni operative, viene introdotto, come precisato dalla Agenzia delle Entrate, al fine di operare un monitoraggio del risparmio energetico ottenuto con la realizzazione degli interventi.

In materia di IVA e beni significativi, l’Agenzia riprende l’interpretazione fornita dalla legge di Bilancio 2018, finalizzata a individuare correttamente il valore dei beni significativi, quando con l’intervento vengono fornite anche componenti e parti staccate di tali beni. In tal senso, viene richiamata la Circolare 12/E del 2016 che precisa che le parti staccate o le componenti del bene significativo che godono di una propria autonomia funzionale non confluiscono nel valore del bene, ma in quello della prestazione e sono assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 10%. Le componenti che costituiscono parte integrante del bene e concorrono alla sua normale funzionalità, devono viceversa confluire nel valore del bene stesso.

Si ricorda, che la stessa legge di Bilancio ha previsto che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.


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