Ristrutturazioni ed Ecobonus – Risposte Agenzia delle Entrate

La detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie compete per gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione del fabbricato anche con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente: questo il principale chiarimento.

Suggerimento n. 294/44 del 6 giugno 2019


Lo scorso 30 maggio l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune risposte alla stampa specializzata aventi ad oggetto l’applicabilità delle detrazioni per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica, che si riportano di seguito.

 

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

- Interventi di demolizione e ricostruzione

La detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie spetta anche per gli interventi che comportano la demolizione e ricostruzione del fabbricato da cui risulti una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente.

Sul medesimo tema, l’Agenzia delle Entrate conferma che risultano agevolabili anche gli interventi di demolizione e ricostruzione che comportino, nella variazione della sagoma, uno spostamento “di lieve entità” del fabbricato rispetto all’area di sedime originaria.

- Immobili non residenziali

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale per ristrutturazioni edilizie solo qualora gli interventi siano eseguiti su «singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze e parti comuni».

Il bonus è, pertanto, escluso per opere effettuate su fabbricati di natura non residenziale.

- Spese sostenute da più beneficiari

Nel caso di lavori eseguiti da due coniugi comproprietari di un'abitazione, in presenza di conto corrente intestato solo al marito, l’Amministrazione finanziaria conferma che anche la moglie, non intestataria del conto corrente, può detrarre pro quota le spese di ristrutturazione edilizia, a condizione che le fatture siano appositamente integrate con il suo nominativo e con l'indicazione della relativa percentuale di spesa sostenuta. Le integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta.

 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (“ECOBONUS”)

- Cessione del credito su singole unità immobiliari

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in presenza di interventi di risparmio energetico eseguiti su singole unità immobiliari, la cessione del credito da “Ecobonusnon deve essere riportata nella dichiarazione dei redditi. Devono, invece, essere seguite le modalità di comunicazione della cessione cosi come stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 aprile 2019, prot. n.100372.

Inoltre, sempre con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su singole unità immobiliari, ai fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore. Ciò implica che, ad esempio, in presenza di due fornitori è possibile anche cedere solo il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nei confronti di uno dei due fornitori disposto ad acquisire il predetto credito. Sembra quindi venir ammessa la cessione parziale del credito, con la conseguenza che, sulle ulteriori spese sostenute, il contribuente può fruire del beneficio con le modalità ordinarie (indicazione della detrazione nella dichiarazione dei redditi in dieci quote annuali di pari importo). Tuttavia, si ricorda che sia con riferimento all’“Ecobonus”, sia al “Sismabonus” condomini, i Provvedimenti attuativi ed i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno precisato che la cessione deve riguardare l’intera quota di detrazione (senza possibilità di cessione parziale).

- Cessione del credito su parti comuni

In caso di cessione del credito per interventi da “Ecobonus” eseguiti sulle parti comuni condominiali, la fattura emessa dall’impresa esecutrice a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del condominio, è comprensiva anche del pagamento ricevuto sotto forma di cessione del credito.

E’ inoltre confermato che il bonifico bancario o postale effettuato dall’amministratore (o da un condòmino) nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori deve essere di importo pari al corrispettivo residuo, non coperto dall’ammontare corrispondente al credito ceduto. Nel bonifico bancario o postale deve essere specificata la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il medesimo è effettuato.

- Applicabilità del beneficio per i soggetti titolari di reddito d’impresa

L’Agenzia delle Entrate ribadisce che, per i soggetti titolari di reddito di impresa, l’agevolazione da “Ecobonus” spetta con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati per l’esercizio della propria attività imprenditoriale. L’agevolazione, pertanto, non compete per gli interventi effettuati sui beni dell’impresa destinati alla vendita o alla locazione (vedi anche ns. suggerimento n. 219/30 del 16 aprile 2019).

- Ecobonus ed esercizi a cavallo

Per le società, al fine di identificare il periodo d'imposta in cui portare in detrazione le spese sostenute, occorre fare riferimento al cd. “principio di competenza”: è confermato infatti che rileva «la data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti».

- Detraibilità delle spese per consulenze fiscali

Le spese relative alle consulenze fiscali, concernenti le modalità applicative dei benefici per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica, non possono essere detratte.  Tali spese, infatti, non sono direttamente correlate all'intervento agevolato (come invece accade per le spese di progettazione e per le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici).


Referenti

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