Riscossione coattiva - Proroga

Prorogata fino al 31 dicembre 2020 la sospensione dei versamenti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione; per i piani di dilazione già in essere o accolti fino al 31 dicembre, prevista la decadenza dal piano stesso per mancato pagamento di dieci rate; differito di dodici mesi il termine per la notifica delle cartelle di pagamento in scadenza nel 2021 e di due anni i termini per gli atti in scadenza nel 2020.

Suggerimento n. 812/111 del 22 ottobre 2020


Il Decreto Legge 20 ottobre 2020 n. 129 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020), in vigore dal 21 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”, estende l’arco temporale degli interventi agevolativi adottati in materia di riscossione coattiva dal Decreto “Cura Italia”, dal “Decreto Rilancio” e più recentemente dal “Decreto Agosto”.

In particolare, il provvedimento prevede fino al 31 dicembre 2020:
1) la sospensione dei versamenti (da effettuarsi in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021) relativi ai seguenti atti:
  - cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
  - avvisi di addebito emessi dall’INPS;
  - atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
  - ingiunzioni di pagamento emesse dagli Enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.
     
2) la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di dieci rate anziché le ordinarie cinque rate, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento riferiti a richieste presentate fino al 31 dicembre 2020;
     
3) la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, o di assegni di quiescenza.
     

Con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione viene inoltre stabilita:

  • la proroga di dodici mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento;
  • la proroga di due anni dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento i cui termini scadono a fine anno.

 

 


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