Rinnovo del contratto collettivo dei dirigenti - Sintesi delle principali previsioni

Rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi scaduto il 31 dicembre 2023.

Suggerimento n. 503/99 del 14 novembre 2024


Il 13 novembre 2024 Confindustria e Federmanager hanno sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, che ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

Nel provvedere ad allegare il testo dell’accordo ed i relativi allegati e nel precisare che il rinnovo contrattuale in parola prevede interventi su molte tematiche, tra cui l’ampliamento della definizione di dirigente, il rafforzamento del sistema di welfare bilaterale con particolare attenzione alla parità di genere, sintetizziamo di seguito i temi di maggior interesse per le imprese.

 

TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA (TMCG)

A valere dall’anno 2025, il livello di TMCG da assumere come parametro al 31 dicembre è elevato a 80.000 euro e dall’anno 2026 a 85.000 euro.

 

UNA TANTUM

A copertura dell’anno 2024 è stata prevista l’erogazione entro marzo 2025 di un importo a titolo di una tantum” pari al 6% del trattamento economico annuo lordo riconosciuto nel 2024.

Tale riconoscimento è dovuto soltanto nei confronti dei dirigenti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  1. inquadramento come dirigente almeno dal 1° gennaio 2019;
  2. fruizione nel 2024 di un trattamento economico annuo lordo fino a 100.000 (centomila/00) euro;
  3. non aver percepito, nel periodo di vigenza del precedente rinnovo (dal 1° gennaio 2019) e fino al momento di stipula del nuovo contratto (13 novembre 2024), aumenti retributivi o compensi di altra natura (come, ad esempio, fringe benefit), esclusi gli aumenti di anzianità ed i compensi e gli aumenti dovuti per l’adeguamento al TMCG.

Non costituiscono “aumenti” o “compensi di altra natura”:

  • le misure di welfare riconosciute dall’azienda alla generalità dei dipendenti o categorie di essi ed eventualmente fruite dal dirigente;
  • le corresponsioni una tantum;
  • i compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (MBO).

 

COMPENSI DI IMPORTO VARIABILE COLLEGATI AD INDICI E/O RISLUTATI (MBO)

Le imprese devono obbligatoriamente adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati, il cosiddetto MBO, nell’ottica di orientare sempre più la prestazione dei dirigenti verso il raggiungimento di specifici obiettivi dell’impresa dai quali non necessariamente determinano erogazioni annuali, ma potendo valere l’erogazione del premio anche in un più ampio arco temporale.

 

TRASFERTE E MISSIONI

Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, in caso di trasferta è stato elevato ad euro 100,00 (valore precedente euro 85,00) l’importo aggiuntivo in cifra fissa riconosciuto per il rimborso delle spese non documentabili.

 

TRATTAMENTO DI MALATTIA

Fermo restando che il periodo di conservazione del posto di lavoro per il dirigente non in prova è pari a 12 mesi durante i quali è dovuta l’intera retribuzione, in caso di patologie oncologiche tale termine è elevato a 18 mesi. In tal caso, i 6 mesi aggiuntivi troveranno applicazione soltanto nell’arco del primo triennio di insorgenza della patologia. 

 

FORMAZIONE E POLITICHE ATTIVE

A partire dal 2025, per sostenere l’attività della Fondazione “Fondirigenti Giuseppe Taliercio” e l’attività di “4.MANAGER” le imprese verseranno, per ciascuno dei predetti destinatari, una quota pari a 100,00 euro annue per dirigente in servizio, con le stesse modalità previste per il finanziamento della Gestione Separata Fasi.

L’esatta decorrenza dell’obbligo contributivo sarà comunque stabilita con separate intese che definiranno nel dettaglio le iniziative da finanziare con tale contributo.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sono state riviste le quote di contribuzione e gli oneri della previdenza complementare a favore dei dirigenti iscritti al Previndai prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2025:

  • alla quota minima a carico dell’impresa - pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200.000,00 (precedentemente fissato a 180.000 euro) e nella misura minima di 4.800 euro - è stata aggiunta un’ulteriore quota del 2%;
  • la quota a carico del dirigente è stata fissata al 2% e non più al 4%, facendo sempre salva l’ipotesi che l’impresa possa farsi carico di un ulteriore 1%, nel qual caso il contributo a carico del dirigente rimane fissato in una quota percentuale di pari valore

 

COPERTURA ASSICURATIVA IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono stati innalzati gli importi nei termini che seguono:

  • innalzamento della copertura, nel caso di dirigente che non abbia figli a carico né coniuge, da 200.000 a 300.000,00 euro e, quando il nucleo familiare della/del dirigente interessato risulti composto da uno ovvero da più figli a carico e/o dal coniuge, da 300.000 a 400.000,00 euro;
  • la quota a carico del dirigente passa da 200,00 a 300,00 euro annui.

In materia di parità di genere, il rinnovo si è concentrato in particolare sul tema delle pari opportunità e dell’equità retributiva; inoltre, una specifica previsione è riservata alla tutela e al sostegno della maternità, della paternità e della genitorialità condivisa, vista l’importanza di una gestione costruita su modelli organizzativi inclusivi.


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