Rifiuti urbani e adeguamento categorie 4 e 2-bis Albo Nazionale G.A.
Il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021, ha ritenuto opportuno definire le modalità di gestione dei rifiuti urbani elencanti nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività non domestiche riportate nell'allegato L-quinquies e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e D.Lgs. n. 116/2020.
Suggerimento n. 521/144 del 30 luglio 2021
Precedenti comunicazioni
Suggerimenti n. 363/2021 e n. 515/2021
Informiamo le imprese associate iscritte o che intendono iscriversi alla categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali in qualità di produttori iniziali di rifiuti non pericolosi e che effettuano ·operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti che possono trasportare anche tutti i rifiuti urbani elencati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies, allegati alla Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..
Ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, per il nostro settore, potrebbero rientrare tra le attività non domestiche di cui al citato allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (vedi allegato):
- le autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (punto 3 del citato allegato L-quinquies,);
- gli uffici, agenzie, studi professionali (punto 11 del citato allegato L-quinquies).
Per le citate attività non domestiche potrebbero rientrare tra i rifiuti urbani di cui all’allegato L-quinquies parte IV del Codice Ambientale (vedi allegato), ad esempio:
- gli imballaggi in carta e cartone (EER 15.01.01);
- gli imballaggi in plastica (EER 15.01.02);
- gli imballaggi in legno (EER 15.01.03);
- gli imballaggi metallici (EER 15.01.04);
- gli imballaggi in materiali compositi (EER 15.01.05);
- gli imballaggi in materiali misti (EER 15.01.06);
- cartucce toner esaurite di stampanti (EER 08.03.18 non pericolosi);
- rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01).
Le imprese che producono detti rifiuti urbani nei propri magazzini e/o uffici possono scegliere di affidare detti rifiuti urbani al mercato privato anziché continuare a usufruire del servizio pubblico di raccolta e ottenere quindi la riduzione della parte variabile della tariffa rifiuti (v. Suggerimento n. 251/2021).
Per ottenere la riduzione dette imprese avrebbero dovuto però comunicare, entro il 31 maggio 2021, al Comune o al gestore del servizio pubblico dei rifiuti la scelta di affidare i propri rifiuti urbani a operatori privati, fuoriuscendo quindi dal servizio pubblico di raccolta/recupero rifiuti e ottenendo pertanto le riduzioni della parte variabile della tariffa rifiuti.
Adesso il Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021 (v. allegato) con la quale ha definito le modalità di gestione dei rifiuti elencati nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies prodotti da utenze non domestiche e gestiti al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i..
In pratica le imprese iscritte o che intendono iscriversi alla Categoria 2 bis dell’Albo NGA se intendono trasportare anche i propri rifiuti urbani (elencanti nell'allegato L-quater e provenienti dalle attività non domestiche riportate nell'allegato L-quinquies) hanno l’obbligo di presentare un’apposita domanda alla Sezione Regionale o provinciale dell’Albo Nazionale gestori Ambientali territorialmente competente al fine di adeguare o integrare l’elenco dei codici rifiuti dell'EER già autorizzati con l’inserimento anche dei codici rifiuti EER di cui all'Allegato L-quater.
La citata Deliberazione n. 7 del 28 luglio 2021 del Comitato Albo NGA entrerà in vigore il 1° settembre 2021.
Analoga procedura, cioè l’obbligo di presentare un’apposita domanda al fine di adeguare ovvero integrare l’elenco dei codici dell'EER già autorizzati con l’inserimento anche dei codici rifiuti EER di cui all'Allegato L-quater, deve essere osservata anche dalle imprese iscritte o che intendono iscriversi nella Categoria 4 dell'Albo per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Con la precedente Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020 del Comitato Albo Gestori Ambientali era già stato chiarito che i soggetti iscritti nelle Categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni contenute nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, potevano effettuare anche la raccolta e il trasporto dei rifiuti divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020 fino alla definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti.