Rifiuti contenenti amianto: il Ministero chiarisce la gestione nei micro-cantieri

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti contenenti amianto derivanti da micro-cantieri di bonifica, soffermandosi sul deposito temporaneo prima della raccolta.

Suggerimento n.397/111 del 29 luglio 2026


Informiamo i soci che il MASE ha risposto ad un’istanza di interpello, presentata dallo Sportello Amianto Nazionale, con cui era stata espressa la necessità di richiedere un’interpretazione normativa in merito alla gestione di rifiuti contenenti amianto nel caso di “micro” cantieri multipli di bonifica categoria 10 (Amianto compatto).

Le imprese iscritte alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, infatti, operano frequentemente su piccoli interventi distribuiti sul territorio, nei quali i quantitativi di rifiuti prodotti sono limitati e spesso non consentono l’allestimento di un deposito temporaneo direttamente presso il luogo di intervento.

In tale contesto sono state poste al MASE tre principali questioni operative:

  • la possibilità di trasferire i rifiuti presso la sede dell’impresa senza configurare uno stoccaggio abusivo;
  • la corretta gestione dell’eventuale cambio di mezzo o di trasportatore;
  • gli adempimenti relativi alla tracciabilità mediante FIR e RENTRI.

Per ciò che attiene al deposito temporaneo, il Ministero menziona la disciplina contenuta negli artt. 183 e 185-bis del D.Lgs. n. 152/06, i quali chiariscono come il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo di produzione costituisca un’attività preliminare alla gestione dei rifiuti e, quando effettuato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa, non necessita di autorizzazione.

Particolarmente rilevante è il richiamo all’articolo 193, comma 19, del D.Lgs. n. 152/06, che contiene una specifica disciplina per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, i quali possono considerarsi prodotti presso la sede o l’unità locale dell’impresa che esegue l’attività, purché funzionalmente collegato al luogo di produzione e dotato dei necessari presidi di sicurezza. La stessa norma chiarisce che, qualora i quantitativi siano limitati e non giustifichino l’allestimento di un deposito nel luogo di effettiva produzione, il trasferimento verso la sede può essere effettuato utilizzando il documento di trasporto (DDT), contenente le informazioni previste dalla normativa.

Qualora anche uno solo di tali requisiti venga meno, il raggruppamento dei rifiuti non può più essere qualificato come deposito temporaneo, ma deve essere considerato stoccaggio, con conseguente necessità dell’autorizzazione prevista dalla Parte IV del D.Lgs. n. 152/06.

Quanto al quesito concernente il trasbordo totale e il cambio di trasportatore, il Ministero richiama l’art. 193, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e rinvia alle “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)” contenute nell’Allegato 2 al D.D. n. 251/2023, evidenziando che anche la fattispecie disciplinata dall’art. 193, comma 19, del D.Lgs. n. 152/2006 è descritta come caso d’uso nelle medesime istruzioni.

Circa la tracciabilità mediante RENTRI, invece, il MASE opera un rinvio alle “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti”, contenute nell’Allegato 1 al D.D. n. 251/2023, che forniscono le indicazioni per la corretta annotazione delle registrazioni.


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Tags: Rifiuti