Rientri in Italia dall’estero - Informazioni per aziende e lavoratori
Sono disponibili sul sito internet del Ministero della Salute informazioni aggiornate circa le regole da seguire in caso di rientro in Italia dall’estero.
Suggerimento n. 609/123 del 5 agosto 2020
Provvediamo a fornire le seguenti informazioni alle aziende ed ai lavoratori alle prese con il rientro in Italia da Paesi esteri, precisando che le vigenti disposizioni previste dal DPCM 11 giugno 2020, valide ad oggi sino al 9 agosto p.v. (Decreto Legge n. 83/2020), nonché le indicazioni derivanti dalle diverse Ordinanze ministeriali finora emanate potrebbero essere riviste e che, pertanto, le successive indicazioni sono comunque suscettibili di variazioni.
Per questo motivo si consiglia, tra l’altro, di tenere costantemente monitorata la specifica sezione del sito internet del Ministero della Salute reperibile al seguente link:
RIENTRI DA PAESI EUROPEI
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DPCM 11 giugno 2020 sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per i seguenti Stati:
- Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)
- Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
- Andorra, Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano
RIENTRI DA PAESI NON EUROPEI
Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del DPCM 11 giugno 2020 l’ingresso in Italia da Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen continua ad essere consentito, con obbligo di motivazione, solo per:
- comprovate esigenze lavorative
- di assoluta urgenza
- motivi di salute
- comprovate ragioni di studio.
È consentito in ogni caso senza dover specificare alcuna motivazione l'ingresso nel territorio nazionale di:
- cittadini di Stati terzi residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del DPCM 11 giugno 2020 resta l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia.
La quarantena è prevista per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato o siano transitati in Romania o in Bulgaria.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del DPCM 11 giugno 2020 l’obbligo di isolamento fiduciario non si applica comunque a determinate categorie di soggetti tra cui:
- chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
L’obbligo di isolamento fiduciario non si applica alle persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.
Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario.
È vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.
Non è ugualmente permesso l'ingresso nel nostro Paese nei seguenti casi:
- diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
- presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
- febbre ≥ 37,5°C e brividi
- tosse di recente comparsa
- difficoltà respiratorie
- perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
- raffreddore o naso che cola
- mal di gola
- diarrea (soprattutto nei bambini)
- contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio.
Tutto ciò premesso, come previsto dall’articolo 4, comma 1, del DPCM 11 giugno 2020, si segnala che chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli un’autodichiarazione redatta secondo il modello scaricabile qui.
Ulteriori chiarimenti possono essere reperiti consultando le FAQ redatte dal Ministero degli Esteri al seguente link: https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
Infine, si informa che ATS Brianza ha provveduto all’aggiornamento del documento tecnico denominato “Guida alla ripresa del lavoro nelle aziende post emergenza COVID-19” che contiene una sintesi dei principali adempimenti in capo al datore di lavoro e che, tra l’altro, tratta anche del tema oggetto del presente Suggerimento (v. pagine 43, 44 e 45).
Gli uffici dell’Associazione sono in costante contatto con le ATS di competenza delle nostre Province per conoscere, in caso di obbligo della quarantena precauzionale per un lavoratore di rientro dall’estero, quale sia la documentazione trasmessa ai datori di lavoro da parte dell’Autorità di sanità pubblica.