Riduzione del costo delle rateazioni INPS e INAIL – Nuovi tassi di interesse dal 28 marzo 2026
Il decreto legge n. 38 del 27 marzo 2026 ha introdotto un’importante agevolazione per le imprese: la maggiorazione applicata per determinare il tasso degli interessi di dilazione e differimento scende da 6 a 2 punti.
Suggerimento n. 203/41 del 9 aprile 2026
Vi informiamo che è intervenuta una significativa riduzione dei costi finanziari per le imprese che intendono regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti di INPS e INAIL.
La novità scaturisce dall'entrata in vigore dell’articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 38/2026, che ha modificato i criteri di calcolo degli oneri accessori.
Nello specifico, la norma ha stabilito che la maggiorazione da applicare al tasso ufficiale di riferimento (TUR) per determinare l’interesse di dilazione e di differimento è ora fissata in 2 punti percentuali, in luogo dei precedenti 6 punti.
Il tasso finale che l'impresa paga per poter rateizzare un debito (dilazione) o spostarne la scadenza (differimento) si ottiene sommando due componenti:
| - | il tasso base: ovvero il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (TUR), attualmente pari al 2,15%; |
| - | la maggiorazione legale: che per effetto del decreto legge n. 38/2026 scende da 6,00 a 2,00 punti. |
Di conseguenza, per tutte le istanze presentate a partire dal 28 marzo 2026, il tasso di interesse annuo passa dall'8,15% al 4,15%.
È importante sottolineare che questa riduzione della maggiorazione agisce esclusivamente sulla componente "remunerativa" del debito, ovvero sul costo del piano di ammortamento concordato con l'Istituto. Restano invece invariate le sanzioni civili previste per il periodo di ritardo antecedente alla presentazione della domanda (omissione), le quali continuano a essere calcolate con la maggiorazione ordinaria di 5,5 punti.
L’INPS con la circolare n 39/2026 conferma che il nuovo tasso del 4,15% si applica alle domande di rateazione presentate dal 28 marzo 2026 e ai differimenti autorizzati relativi alla contribuzione del mese di marzo 2026.
L’INAIL applicherà la misura del 4,15% per le rateazioni dei premi assicurativi e degli accessori di legge richieste a partire dalla medesima data (28 marzo 2026).
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, non subiranno alcuna modifica.
Per una più rapida consultazione, vi alleghiamo una tabella riepilogativa aggiornata dei tassi di interesse per le rateazioni e i differimenti dei debiti contributivi in vigore dal 28 marzo 2026 e per le sanzioni civili per il mancato, tardivo pagamento e evasione dei contributi e dei premi in vigore dall'11 giugno 2025.
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Infine, vi ricordiamo che sul portale istituzionale dell’INPS sono disponibili per i datori di lavoro con dipendenti e per i committenti della Gestione Separata senza necessità di autentificazione due strumenti che offrono le seguenti simulazioni:
| - | Calcolo delle sanzioni civili: permette di calcolare le sanzioni dovute per l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali, tenendo conto della tipologia del debito, della scadenza e del tasso applicato al momento della simulazione. |
| (Link https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU/Csu/CalcoloSanzioni). | |
| - | Piano di ammortamento: consente di simulare un piano di rateizzazione dei debiti contributivi, fino a un massimo di 24 rate, includendo gli interessi di dilazione applicabili al momento della simulazione. |
| (Link https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU/Pda/CalcoloPda). |
L'obiettivo principale di questi servizi è di facilitare la regolarizzazione dei debiti contributivi, fornendo strumenti utili e di facile accesso per pianificare i pagamenti in modo trasparente e sostenibile.
Questi simulatori, ai quali si può accedere senza autentificazione, tengono conto del nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.