Revisione del prezzo del contratto: si segnala importante pronuncia del TAR Lombardia
In una recente sentenza il TAR Lombardia ha affermato che non è possibile chiedere la revisione del prezzo prima della stipula del contratto.
Suggerimento n. 437/42 del 21 giugno 2022
Si segnala una recente pronuncia del TAR Lombardia - sede di Milano (sentenza n. 1343 del 10 giugno 2022) secondo la quale i giudici hanno ritenuto illegittima la richiesta avanzata dall’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di ottenere la revisione del prezzo prima della stipula del contratto.
Il giudice amministrativo con tale sentenza ha precisato che non sussiste alcuna regola o principio che possa supportare la pretesa ad ottenere una commessa alterando, prima della stipula del contratto, le condizioni economiche a cui lo stesso operatore si vincola nella formulazione dell’offerta.
La predetta pretesa di rimodulazione del corrispettivo, infatti, corre il rischio di alterare il confronto tra gli operatori premiando il concorrente che indica il prezzo maggiormente competitivo, salvo poi predicare la insostenibilità delle condizioni originarie del contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte.
A tal fine, le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara o, come nel caso di specie, la non accettazione della stipula ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo.
Né è possibile richiamare le disposizioni che riguardano le sopravvenienze contrattuali o le alterazioni che possono generarsi nel corso della durata del rapporto contrattuale, poiché tipiche della fase di esecuzione. Nel caso trattato la richiesta di revisione avviene in una fase antecedente alla stipula, ove l’eventuale insostenibilità trova rimedio, come detto, nella facoltà per l’operatore di non sottoscrivere il contratto.
A supporto di tale posizione, la sentenza in commento richiama anche la recente pronuncia dello stesso TAR Lombardia - sede di Brescia (sentenza n. 232 del 10 marzo 2022) che ha sancito i medesimi principi.