Responsabilità erariale: prorogata al 31 dicembre 2025 la disciplina speciale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2025 il provvedimento che proroga ulteriormente la limitazione della responsabilità per danno erariale alle sole condotte dolose.

Suggerimento n. 258/14 del 14 maggio 2025


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 108 del 12 maggio 2025, il decreto-legge 12 maggio 2025, n. 68, recante il differimento del termine previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale.

La disposizione oggetto di proroga prevede che la responsabilità per danno erariale sia limitata alle sole condotte dolose, escludendo quindi la colpa grave per amministratori, dipendenti pubblici e soggetti privati incaricati della gestione di risorse pubbliche. La limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Introdotta nel 2020 con il primo Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020), tale disciplina ha già subito diverse proroghe, l’ultima delle quali risalente al Decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), che ne aveva esteso la validità fino al 30 aprile 2025. Con il nuovo decreto-legge n. 68/2025, il Governo ha disposto un ulteriore differimento del termine al 31 dicembre 2025. Per garantire continuità normativa, è stato inoltre previsto che la disciplina continui ad applicarsi anche ai fatti verificatisi tra il 30 aprile 2025 e la data di entrata in vigore del decreto stesso.

La proroga è espressamente motivata dalla necessità di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e di preservare l’efficienza e l’efficacia dell’operato delle pubbliche amministrazioni; va, dunque, accolta positivamente, laddove la scadenza della previsione avrebbe rischiato di rallentare l’azione delle stazioni appaltanti, soprattutto in un contesto in cui il proliferare della normativa di settore complica, per gli operatori, l’avvio delle procedure amministrative.

Come noto la norma permette di ridimensionare la c.d. “paura della firma” dei funzionari pubblici, restringendo la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissive, con l’obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il fare, sanzionabile solo sotto il profilo del dolo.


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